Leggera ebbrezza, senza dolo no al sequestro del motorino
Niente sequestro del motorino per il conducente che, in stato di
ebbrezza, ma comunque al di sotto delle soglie (il tasso di alcol
riscontrato era di 0,14 grammi per litro), ha provocato delle lievi
lesioni colpose. Il Codice della strada, infatti, impone la confisca
del mezzo solo quando questo sia stato utilizzato «per» commettere un
reato e non «nel» commetterlo. Insomma, per poter trattenere il
motorino del conducente alticcio che ha provocato un piccolo incidente
è necessario provare il dolo nella condotta. Sulla base di queste
motivazioni, la Cassazione (sezione quarta penale, sentenza 16130/2010)
ha respinto il ricorso proposto dal Pm presso il tribunale di Pordenone
che si era opposto alla scelta dello stesso tribunale di non applicare,
insieme all’ammenda di 1.256 euro (di cui 456 in sostituzione di 12
giorni di arresto), anche la confisca (finalizzata al sequestro).
Spiegano i supremi giudici che la norma in gioco (l’articolo 213
del codice della strada) richiede, per il trattenimento del veicolo,
che «il rapporto strumentale tra il mezzo e il reato sia conseguenza di
una volontaria condotta tendente alla commissione del reato». In altre
parole, il motorino deve essere stato usato nell’intento di commettere
il reato. Ma nel caso delle lesioni colpose, l’evento si verifica
contro le intenzioni del conducente. Di qui l’impossibilità di
applicare una norma che richiede, invece, il dolo.
Discorso diverso da quanto può accadere per il reato specifico di
guida in stato di ebbrezza (al di sopra dunque della soglia minima di
0,5 grammi di alcol per litro) dove, invece, è stato riconosciuto anche
dalla stesssa Cassazione quel rapporto di strumentalità, tra impiego
del veicolo e consumazione del reato, che fa scattare la confisca.