Legittima la convenzione che ripartisce le spese tra i condomini in modo diverso dalle previsioni di legge
Con sentenza n. 28679, depositata il 23 dicembre 2011, la Corte di
Cassazione ha stabilito che è legittima una ripartizione delle spese
condominiali diversa da quella legale. La decisione è della seconda
sezione civile che chiarisce come l’articolo 1123 Cc, nel consentire la
deroga convenzionale ai criteri di ripartizione legale delle spese
condominiali, non pone alcun limite alle parti, con la conseguenza che
deve ritenersi legittima una convenzione che ripartisca le spese tra i
condomini in misura diversa da quella legale. La Corte di Cassazione si
è pronunciata sull’annullamento di una delibera condominiale sul
riparto delle spese di manutenzione dell’ascensore adottata
dall’assemblea condominiale, che, secondo il ricorrente, era contraria
alla legge e al regolamento condominiale. Il ricorrente, proprietario di
alcuni negozi posti al piano terreno dell’edificio condominiale, si
opponeva alla ripartizione delle spese in ragione delle quote
millesimali di proprietà per le opere, qualificate come straordinarie,
necessarie al ripristino degli ascensori. Tale ripartizione era, a dire
del ricorrente, illegittima perché in contrasto con le previsioni di cui
agli artt. 1123 e 1124 del codice civile, nonché del regolamento
condominiale. Rigettando il ricorso del ricorrente, la Corte ha spiegato
che è da ritenersi legittima, in quanto posta in essere in esecuzione
di una disposizione del regolamento condominiale, avente natura
contrattuale, la delibera assembleare che disponga, in deroga al
criterio legale di ripartizione delle spese dettato dall’articolo 1123
Cc, che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto
centrale di riscaldamento siano a carico anche delle unità immobiliari
che non usufruiscono del relativo servizio, tenuto conto che la predetta
deroga è consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa
norma codicistica. Con riguardo alle cose comuni destinate a servire i
condomini di un edificio in misura diversa, pertanto, le relative spese a
norma del comma 2 dell’articolo 1123 Cc devono essere ripartite in
misura proporzionale all’uso che ogni condomino può fare della cosa
comune salva la deroga convenzionale con cui si preveda la ripartizione
di dette spese in misura proporzionale ai millesimi di proprietà.