(Cassazione, sentenza 6.4.2011 n. 7872)
La controversia trae origine dalla violazione dei limiti di velocità consentiti su strada compresa all’interno del perimetro urbano del Comune di Treviso, toponomasticamente denominata viale (OMISSIS), illecito accertato da autovelox collocato in posizione fissa secondo quanto previsto dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, (conv. In legge, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168). 2. – Giudicando in grado di appello, il Tribunale di Treviso, con la sentenza impugnata, ha rigettato il gravame proposto dall’odierno ricorrente, nei confronti del Comune di Treviso. L’appellante aveva sostenuto l’illegittimità dell’uso dell’apparecchio di rilevazione della velocità con postazione fissa, perché effettuato all’interno di una strada di viabilità, priva delle caratteristiche richieste dalla legge per essere classificata, ai sensi dell’art. 2 C.d.S., come strada urbana di scorrimento (in mancanza di impianti semaforici nelle intersezioni a raso e delle aree di sosta così come descritte nell’art. 2 C.d.S., comma 3), con conseguente illegittimità del relativo provvedimento prefettizio adottato, ai sensi della normativa su richiamata, che stabilisce i limiti entro i quali è possibile utilizzare le apparecchiature automatiche non presidiate ai fini di operare il controllo e la repressione degli eccessi di velocità.