Legittimo il licenziamento a seguito dell’investigazione commissionata dal datore
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 08.06.2011 n° 12489
L’art. 2 della legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) pone un limite all’intervento dei soggetti preposti dal datore a tutela del patrimonio dell’azienda, senza tuttavia escludere che il datore stesso possa incaricare agenzie per svolgere indagini su illeciti, penali o fiscali, integranti violazioni di obblighi extracontrattuali, già commessi, ovvero in corso di esecuzione, da parte del lavoratore dipendente.
Il controllo esercitato dal datore risulta lecito qualora non abbia per oggetto l’inadempimento dell’obbligazione lavorativa, bensì le condotte poste in essere dal lavoratore, di carattere fiscale ovvero penale, che in ogni modo esulano dal contenuto della prestazione di lavoro.
La Corte dichiara inoltre infondato il motivo di ricorso sollevato dal ricorrente in merito all’ammissibilità di escutere i dipendenti dell’agenzia di investigazione in qualità di testi. La Cassazione conferma l’ammissibilità della prova operata dal giudice d’appello, in quanto i dipendenti dell’agenzia non avevano alcun interesse diretto nella lite.