Legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore in malattia assente alle visite domiciliari
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2003 del 13 febbraio 2012, ha
affermato la legittimità del licenziamento disciplinare del lavoratore
in malattia, assente alle visite domiciliari di controllo e che invia i
certificati medici oltre il termine previsto.
La Suprema Corte, rigettando il ricorso proposto dal dipendente – che
in entrambi i primi gradi di giudizio si era visto respingere la domanda
volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento
intimatogli -, precisa che la motivazione della Corte territoriale, che
ha affermato come il comportamento complessivamente tenuto dal
lavoratore dimostrava la sua “pervicace volontà intenzionalmente mirata a
pregiudicare l’interesse datoriale ad esser posto in condizione di
effettuare un’adeguata verifica dello stato di malattia del dipendente
assente” e quindi idoneo ad incrinare il vincolo fiduciario, appare
persuasiva e coerente con i dati processuali.
La Corte di appello – evidenziano i giudici di legittimità – con
motivazione congrua e logicamente coerente ha valutato il comportamento
tenuto dal ricorrente di tale gravità da ledere il vincolo fiduciario
tra le parti stante la reiterazione dei fatti in un breve arco di tempo e
l’assenza di credibili giustificazioni da parte del lavoratore.