Legittimo il rifiuto della prestazione lavorativa da parte del dipendente se il luogo di lavoro è insalubre per presenza di amianto
D.C., + ALTRI OMESSI quali dipendenti della Ferrovie dello Stato spa (oggi Rete Ferroviaria Italiana spa), negli anni ’80 dello scorso secolo erano addetti alle Officine Grandi Riparazioni di (OMISSIS), ove, fino al marzo 1987, venivano effettuate operazioni di rimozione dell’amianto da vagoni ferroviari, mentre successivamente la Società aveva affidato tali operazioni all’esterno, restando in proposito alle Officine il compito di procedere, in un’area dedicata (Zona A ed, eccezionalmente, Zona B), unicamente a lavori di rimozione di eventuali residui di amianto, prima di effettuare le necessarie riparazioni e manutenzioni dei vagoni.
In tale contesto operativo, già nel maggio – giugno 1988, i lavoratori dell’Officina avevano ripetutamele chiesto, anche astenendosi temporaneamente dalle lavorazioni da effettuare a contatto con l’amianto, interventi aziendali di bonifica degli impianti, effettivamente poi realizzati dall’Ente tra il giugno e il novembre del medesimo anno; ritenendo, anche a seguito della conoscenza di un verbale di sopralluogo del 1 dicembre 1988 sugli impianti da parte del medico e dell’ufficiale sanitario delle Ferrovie, che l’ambiente lavorativo non presentasse ancora sufficiente sicurezza per la salute degli addetti, le organizzazioni sindacali interne avevano in data 8 febbraio 1989 riproposto all’Ente Ferrovie dello Stato la richiesta di immediata sospensione del lavoro nei settori ritenuti pericolosi per procedere a più risolutivi interventi; al diniego da parte della parte datoriale, i lavoratori decisero di astenersi dal 14 febbraio 1989, a tempo indeterminato, dalle sole lavorazioni di bonifica dell’amianto, timbrando ogni giorno il cartellino all’entrata e quindi restando in attesa di eventuali richieste di lavori diversi.
Tale situazione si protrasse fino al 31 marzo 1989, data nella quale, anche a seguito di un provvedimento del Pretore di Firenze (intervenuto il 7 marzo 1989 su denuncia di alcuni dipendenti) di immediata chiusura dei capannoni di lavorazione dei rotabili esistenti presso lo stabilimento, con prescrizioni relative ad una serie di modifiche agli impianti e ai sistemi di lavorazione (capannoni poi riaperti su provvedimento del Pretore di Firenze del 21 giugno 1989 – dichiarato dalla Cassazione incompetente in ordine al procedimento penale avviato – e del Pretore di Torre del Greco del 24 giugno 1989), l’astensione cessò.
Poichè la parte datoriale non aveva erogato ai partecipanti all’astensione la retribuzione relativa al periodo 14.2 – 31.3.1989, gli odierni intimati, assumendo di avere, con l’astensione, reagito all’inadempimento della datrice di lavoro in relazione agli obblighi sulla stessa incombenti in materia di sicurezza, adirono il Pretore di Napoli per ottenerne la condanna al pagamento della retribuzione non corrisposta a titolo di risarcimento del danno, originato a loro carico da tale inadempimento.