Consiglio di Stato , sez. V, decisione 07.12.2010 n° 8624
L’indicazione di una strada nell’elenco delle strade comunali non è sufficiente a comprovarne la natura pubblica o privata. E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8624/2010, con la quale si afferma la natura meramente dichiarativa, e non costitutiva, di tali elenchi. Le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel 2010, come ricordato dal giudice amministrativo, hanno affermato che “L’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell’uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un’azione negatoria di servitù”. Stante la natura meramente dichiarativa degli elenchi in questione, la giurisprudenza ha ritenuto necessario rinvenire ulteriori requisiti da valutarsi al fine dell’accertamento della natura di una strada, come, ad esempio, l’uso da parte di un numero indeterminato di persone, l’ubicazione della strada all’interno di luoghi abitati, o ancora il comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica. Come ha affermato, recentemente, il giudice nomofilattico, infatti: “L’appartenenza di una strada ad un ente pubblico territoriale può essere desunta da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 2729 c.c., non potendo reputarsi, a tal fine, elemento da solo sufficiente l’inclusione o meno della strada stessa nel relativo elenco, già previsto dall’art. 8 della legge n. 126 del 1958, avente natura dichiarativa e non costitutiva, ed avendo carattere relativo la presunzione di demanialità di cui all’art. 22 della legge n. 2248 del 1865, all. F”. Tornando al caso di specie, gli accertamenti non dimostrano, comunque, la proprietà privata della strada o che questa sia stata costruita unicamente per accedere ad una serie di fondi dai proprietari dei fondi medesimi, ma l’appartenenza della strada all’ente pubblico territoriale, non essendo intervenuto alcun provvedimento di sdemanializzazione in grado di incidere sulla natura pubblica del bene in questione.