L’esecuzione esattoriale: aspetti processuali e sostanziali
CONVEGNO del 22 gennaio 2008:
“L’esecuzione esattoriale: aspetti processuali e sostanziali”
Dal 1° ottobre 2006 è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione, quindi sono
state soppresse le concessionarie della riscossione.
Il servizio di riscossione è stato attribuito direttamente all’AGENZIA DELLE
ENTRATE, che lo svolge attraverso la soc. EQUITALIA S.p.a. (già Riscossioni S.p.a.).
EQUITALIA S.p.a. è una holding a totale capitale pubblico, che ha come soci al 51%
l’Agenzia delle Entrate ed al 49% l’I.N.P.S..
EQUITALIA ha acquistato 37 società concessionaria, in misura non inferiore al 51% del capitale
sociale, tramite un aumento di capitale sociale deliberato il 15 marzo 2006 riservato ai soci dei
concessionari.
Lo scopo dichiarato è quello di dare impulso all’efficacia della riscossione riducendo i costi
affrontati a tal fine dallo Stato, ottimizzando il rapporto con il contribuente ed attuando l’equità
fiscale: l’attività, prima affidata in concessione ad una quarantina di società private, è tornata in
mano pubblica, come accade negli altri paesi europei.
Equitalia mira a realizzare le condizioni per migliorare il tasso di assolvimento spontaneo degli
obblighi tributari e per l’incremento dei volumi di riscossione da autotassazione.
1) La disciplina della riscossione coattiva
ESPROPRIAZIONE MOBILIARE
Art. 50 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602
Si procede decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, che è insieme
TITOLO ESECUTIVO ed ATTO DI PRECETTO; essa ha i caratteri
dell’INGIUNZIONE FISCALE, perché costituisce:
– NOTIFICAZIONE DEL DEBITO
– INVITO AL PAGAMENTO
– ATTO DI PRECETTO
Se l’espropriazione NON è iniziata entro 1 ANNO dalla notifica, DEVE essere preceduta da un
avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro 5 GIORNI.
NON è più necessaria la notificazione dell’AVVISO DI MORA
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La cartella di pagamento è un ATTO DEL PROCEDIMENTO e non più mero
atto di comunicazione del ruolo.
Il pignoramento è eseguito dall’UFFICIALE DI RISCOSSIONE del concessionario, che
procede ex art. 513 c.p.c. e ricerca le cose da pignorare presso la casa del debitore e negli altri
luoghi che gli appartengono; può chiedere l’assistenza della FORZA PUBBLICA.
Si esegue con le formalità dell’art. 518 c.p.c., non si osserva l’ultimo comma (deposito di precetto e
titolo esecutivo nelle 24 ore successive al pignoramento), ma ART. 56 D.P.R. n. 602/73 il deposito
degli atti avviene NEI 10 GIORNI SUCCESSIVI.
CUSTODIA DEI BENI – ART. 64
La nomina viene fatta a discrezione del CONCESSIONARIO, che può sostituire il custode
SENZA IL CONSENSO DEL CREDITORE O DEL DEBITORE previsto dall’art.
521, 1° comma, c.p.c.
UNIONE DI PIGNORAMENTI – ART. 51
Deroga all’art. 523 c.p.c.: se procedimento di espropriazione già iniziato, SURROGA del
concessionario nei confronti della procedura già iniziata con dichiarazione al G.E. da notificarsi
al CREDITORE PROCEDENTE ed al DEBITORE.
Se entro 10 GIORNI dalla notifica il CREDITORE PROCEDENTE o il DEBITORE non hanno
pagato al concessionario il suo credito, il CONCESSIONARIO RESTA SURROGATO
negli atti esecutivi già iniziati e li prosegue secondo le norme del 602
VENDITA – ART. 52 D.P.R. 602
E’ effettuata dal CONCESSIONARIO, senza AUTORIZZAZIONE DEL
GIUDICE, mentre prima il PRETORE era il GIUDICE SPECIALE della
procedura esecutiva esattoriale.
L’ufficiale della riscossione FISSA LA VENDITA, dispone la pubblicità dell’incanto (art.
66) e ne tiene la verbalizzazione.
Il GIUDICE interviene solo alla FINE del procedimento, quando si DISTRIBUISCE la
somma e solo se vi sono creditori INTERVENUTI con privilegio prevalente o concorrente con
quello del CONCESS. e sempre che la somma ricavata sia INFERIORE all’ammontare dei
crediti.
NO INTERVENTI e SOMMA sufficiente a soddisfare il credito: G.E. concede
MERA AUTORIZZAZIONE al CONCESS. di trattenere le somme.
PIGNORAMENTI SUCCESSIVI – ART. 54
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Beni già pignorati: l’Uff. di Risc. dà atto del precedente pignoramento, descrive i beni, attesta che
non ve ne sono altri.
Se il pignoramento successivo dell’Uff. DI RISCOSS. è ANTERIORE alla
vendita dei beni pignorati, eserciterà il diritto di SURROGA.
Se è POSTERIORE, proporrà intervento per partecipare alla distribuzione della somma.
INTERVENTO DI TERZI – ART. 54
Il terzo deve notificare al CONCESS. un atto con le indicazioni prescritte dall’art. 499 c.p.c. ed ha
solo il diritto di partecipare alla DISTRIBUZIONE della somma ricavata.
E’ esclusa ogni SUA FORMA PARTECIPATIVA e quindi di IMPULSO
all’espropriazione, è uno spettatore del procedimento.
Se il terzo interviene DOPO IL PRIMO INCANTO o DOPO L’ASSEGNAZIONE
nell’espropriazione presso TERZI concorre solo sulla SOMMA CHE RESIDUA dopo la
soddisfazione di CONCESSIONARIO, CREDITORI PRIVILEGIATI ed INTERVENUTI
prima.
PERDITA DI EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO – ART.
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Decorsi 120 GIORNI senza che sia stato effettuato il 1° INCANTO (esecuzione ordinaria: 90
gg. dalla data del pignoramento senza che sia stata chiesta la vendita o l’assegnazione).
La CARTELLA DI PAGAMENTO è atto preparatorio dell’ESECUZIONE: si applica l’art.
2943, 4° comma, c.c. e quindi è ATTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE.
BENI IMPIGNORABILI: si applica l’art. 514 c.p.c.,
MA
l’art. 62 NUOVO del D.P.R. n. 602/73 consente il pignoramento se i beni sono
soggetti al privilegio dell’art. 2759 c.c. – crediti dello Stato per imposta sul
reddito delle persone fisiche e giuridiche, imposta locale sui redditi.
Problema art. 514, n. 4) c.p.c.: strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esercizio della
professione, dell’arte o del mestiere del debitore.
Pignorabili per l’impresa in cui il FATTORE CAPITALE prevalga sul FATTORE
LAVORO.
Il bene deve comunque essere INDISPENSABILE ed INSOSTITUIBILE
DESISTENZA DAL PIGNORAMENTO – ART. 63
– se prima della vendita viene pagato quanto dovuto;
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– se è provato che i beni appartengono a PERSONA DIVERSA dal DEBITORE iscritto a
ruolo, dai COOBBLIGATI o dai SOGGETTI INDICATI nell’art. 58, 3° comma (CONIUGE,
PARENTI e AFFINI al TERZO GRADO)
mediante
titolo avente DATA ANTERIORE all’anno cui si riferisce l’entrata
iscritta a ruolo, con esibizione di ATTO PUBBLICO, SCRITTURA
PRIVATA AUTENTICATA, SENTENZA PASSATA IN
GIUDICATO pronunciata su domanda proposta prima dell’anno.
Il terzo deve dimostrare non solo CHE I BENI SONO DI SUA PROPRIETA’, ma
anche che al momento del pignoramento i beni erano detenuti dall’esecutato A TITOLO
DIVERSO DA QUELLO DI PROPRIETA’.
Deve dimostrare che sono detenuti in forza di contratto di LOCAZIONE o di COMODATO:
ma anche tali atti devono essere ANTERIORI ALL’ANNO DI RIFERIMENTO
DELL’IMPOSTA.
L’ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI
PIGNORAMENTO DI FITTI E PIGIONI – ART. 72
L’atto di pignoramento, invece della citazione ex art. 543, n. 4) c.p.c. contiene l’ORDINE
all’affittuario di PAGARE DIRETTAMENTE AL CONCESSIONARIO i
fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti entro 15 gg. dalla notifica ed i fitti e pigioni a scadere alle
rispettive scadenze, fino a concorrenza del credito per cui si procede.
Se l’ordine non viene eseguito, si procede previa citazione del terzo e del debitore secondo le norme
ordinarie.
Procedimento che non trova riscontro nelle norme ordinarie
PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI – ART.
72-bis
Nuova norma introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 262/06
L’atto di pignoramento, invece della citazione ex art. 543, n. 4) c.p.c. contiene l’ORDINE al
TERZO di PAGARE IL CREDITO DIRETTAMENTE AL
CONCESSIONARIO, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
– nel termine di 15 gg. dalla notifica dell’atto di pignoramento le somme per le quali il diritto
alla percezione sia maturato PRIMA della data di notifica;
– alle rispettive scadenze, le restanti somme.
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Se l’ordine non viene eseguito, si applica l’art. 72, 2° comma e si procede previa citazione
del terzo e del debitore secondo le norme ordinarie.
Si applicano gli artt. 545 commi 4°, 5° e 6° sulla pignorabilità sino ad UN QUINTO dei crediti
relativi a pensioni, stipendi, salari o altre indennità per i tributi dovuti allo stato.
PIGNORAMENTI DI COSE DEL DEBITORE PRESSO
TERZI- ART. 73
Se il terzo dichiara di possedere beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il
GIUDICE ne ordina la consegna al concessionario che procede alla vendita secondo il RITO
SPECIALE.
PIGNORAMENTI PRESSO LA P.A. – ART. 75
Quando il pignoramento di crediti verso Stato, Regioni, Province, Comuni ed ogni altro ente
soggetto al controllo della Corte dei Conti ha avuto esito negativo, in tutto od in parte, questi enti
non possono effettuare pagamenti a favore dell’esecutato PER 5 ANNI
dalla data della dichiarazione ex art. 547 c.p.c., se l’esecutato non prova di aver pagato.
La norma NON SI APPLICA ai crediti dichiarati impignorabili per legge.
DICHIARAZIONE STRAGIUDIZIALE DEL TERZO –
ART. 72-bis
Nuova norma introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 262/06
Decorsi 60 gg. dalla notifica della cartella di pagamento, l’agente della riscossione PRIMA DI
PROCEDERE ex ARTT. 72 e 72-bis, può chiedere a TERZI DEBITORI del soggetto
iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto le cose e le somme da loro dovute al
creditore.
TERMINE per la risposta NON INFERIORE A 30 GG.
Il terzo NON ADEMPIE: si applicano le sanzioni ex art. 10 del D.Lgs. n. 471/72, cioè
quelle relative alla VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI
FINANZIARI se omettono di trasmettere dati, notizie e documenti richiesti ai sensi dell’art. 32
del D.P.R. 600/73 e dell’art. 51, 2° co., n. 7 del D.P.R. 633/73 nell’esercizio dei poteri inerenti
all’accertamento delle II.DD. o I.V.A..
SANZIONE DA € 2.065,00 AD € 20.658,00
Si considera OMESSA la trasmissione NON ESEGUITA nel termine prescritto.
MA, se il ritardo è inferiore ai 15 GG., la sanzione è ridotta alla metà.
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SU DOCUMENTATA SEGNALAZIONE dell’agente della riscossione provvede ad irrogare la
SANZIONE l’AGENZIA DELLE ENTRATE dove ha domicilio FISCALE il
contribuente cui si riferisce la richiesta.
L’ESECUZIONE IMMOBILIARE – ART. 76
DIVIETO DI ESPROPRIAZIONE
Se l’importo complessivo per cui si procede NON SUPERA 8.000,00 EURO
NON è più previsto l’onere di PREVENTIVA ESECUZIONE SUI BENI
MOBILI del debitore: SACRIFICIO SPROPORZIONATO DEL DEBITORE
ESECUTATO
ESONERO DA ESPROPRIAZIONE
Il concessionario NON PROCEDE all’esecuzione immobiliare se il VALORE DEL BENE.
diminuito delle PASSIVITA’ IPOTECARIE aventi priorità sul credito per cui si procede è
INFERIORE ad 8.000,00 EURO.
CONDIZIONE SPECIALE DI PROCEDIBILITA’- ART. 77
Se l’importo complessivo del credito NON SUPERA IL 5% CINQUE PER CENTO
DEL VALORE DELL’IMMOBILE da sottoporre ad esecuzione, il concessionario,
PRIMA di procedere all’esecuzione, DEVE ISCRIVERE IPOTECA.
Decorsi 6 SEI MESI senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede
all’espropriazione.
Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, il ruolo è TITOLO ESECUTIVO per
iscrivere IPOTECA sui beni del debitore e dei coobbligati per un IMPORTO PARI AL
DOPPIO del credito complessivo per cui si procede.
L’iscrizione e la cancellazione sono ESENTI DA OGNI TRIBUTO E DIRITTO –
ART. 47, ma il concessionario ha diritto ad un rimborso spese sia per la
cancellazione, sia per l’iscrizione (decreto Min, Finanze del 21.11.2000).
ATTENZIONE!
L’ipoteca legale (ed il fermo amministrativo) sono considerati ATTI FUNZIONALI
ALL’ESPROPRIAZIONE FORZATA e, quindi MEZZI DI
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REALIZZAZIONE DEL CREDITO (Cass. SS.UU., 31.1.2006, n.
2053).
L’ipoteca legale HA NATURA E FINALITA’ CAUTELARE e NON E’
ATTO DELL’ESECUZIONE, NON HA NATURA
ESPROPRIATIVA: l’esecuzione comincia con il PIGNORAMENTO
Sarebbe espressione di un POTERE DI AUTOTUTELA CONSERVATIVA a
GARANZIA DELLA RISCOSSIONE DEL CREDITO
TRIBUTARIO (Consiglio di Stato, ordinanza 18.7.2006, n. 4581)
La legge 4.8.2006, n. 248 – di conversione del D.L. c.d. Bersani 4.7.2006, n. 223 – ha
aggiunto all’art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 due ulteriori competenze alla
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE;
– Lett. e-bis):
l’iscrizione di ipoteca sugli immobili ex art. 77 del D.P.R. n. 602/73;
– Lett. e-ter):
il fermo di beni mobili registrati ex art. 86 del citato D.P.R.
L’ipoteca legale si applica solo ai CARICHI TRIBUTARI, non può essere utilizzata
nell’azione di riscossione di somme per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del CdS.
La legge n. 248/06 che ha inserito IPOTECA e FERMO AMM.VO nell’elenco degli atti
impugnabili avanti la C.T.P. non proverebbe l’estensione alla competenza della C.T.P. anche per le
sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del CdS, per le quali vi è una competenza
esclusiva del Giudice di Pace.
La sentenza Cass. SS.UU. 14.6.2007, n. 13902 non aggiungerebbe nulla: le SS.UU.
riconoscono la competenza della C.T.P. per le “sanzioni amministrative comunque
irrogate da Uffici Finanziari” e quindi riconoscono che le sanzioni irrogate da Uffici NON
Finanziari, quindi NON tributari, non rientrano nella giurisdizione della C.T.P..
Insomma, per Uffici Finanziari si devono intendere gli Uffici facenti capo
all’Amministrazione Finanziaria.
Cass. SS.UU. 21.1.2006, n. 2053 aveva dichiarato la giurisdizione dell’A.G.O. in materia di
fermo amministrativo, poi confermata da SS.UU. 17.1.2007, n. 875.
Si procede con ipoteca e fermo amministrativo solo per le sanzioni previste dal
D.P.R. n. 602, quindi solo per TRIBUTI, IMPOSTE E TASSE DELLO STATO e
degli ENTI PUBBLICI.
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Si ritiene che l’ipoteca legale ex art. 77 NON POSSA ESSERE ISCRITTA PER
UN CREDITO INFERIORE AD 8.000,00 EURO
TRIB. NAPOLI, 29.3.2007:
– se l’espropriazione immobiliare è consentita quando il credito supera gli 8.000,00 Euro;
– se inizia con l’avviso di vendita ex art. 78, come si evince dall’art. 77, 2° co. “il concessionario,
prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione …
procede all’espropriazione”,
si potrebbe ipotizzare che l’ipoteca, quale misura meramente conservativa, sia sganciata dal
limite di 8.000,00 Euro, perché il concessionario mira solo a conseguire le finalità tipiche
dell’istituto, cioè espropriare i beni anche nei confronti del terzo acquirente ed essere soddisfatto
con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione (art. 2808 c.c.).
NON E’ COSI’: la limitazione riguarda anche l’IPOTECA che precede il pignoramento: la
stretta correlazione tra l’IPOTECA e l’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE, così che
l’ammissibilità dell’iscrizione esige che il concessionario possa promuovere l’esecuzione forzata
sugli immobili del debitore, si evince anche dall’art. 77 2° co., dove stabilisce che per crediti
di modesta entità, decorsi sei mesi dall’iscrizione il concessionario procede
all’espropriazione.
Il ruolo, come TITOLO ESECUTIVO, consente l’ipoteca se ed in quanto attribuisce anche il
diritto di procedere ad esecuzione forzata sui beni del debitore: se questo diritto
manca perché i crediti iscritti a ruolo NON raggiungono l’importo di 8.000,00 Euro ex
art. 76, i beni immobili non possono essere colpiti dall’ipoteca.
Ma, secondo il TRIB.LE, questa funzione può rilevare concretamente solo se il bene gravato da
ipoteca è aggredito esecutivamente da altri creditori o se maturino ulteriori crediti a favore di
soggetti pubblici che si avvalgono della riscossione tramite ruolo, così da raggiungere l’importo
minimo che consente al concessionario l’espropriazione immobiliare.
Diversamente, il CONCESSIONARIO avrebbe la facoltà di iscrivere ipoteca quando le
condizioni per il concreto esercizio del diritto di garanzia (diritto di sequela e
diritto di prelazione) potrebbero non verificarsi mai: non sarebbe più allora una misura
conservativa prevista nell’ambito del procedimento di riscossione coattiva per assicurare i beni
colpiti alla garanzia del credito esattoriale e favorirne il recupero senza il ricorso, altrimenti
doveroso, al rimedio estremo dell’espropriazione forzata (tale funzione è resa evidente dall’art. 77,
2° comma), ma di uno strumento di pressione sul debitore, da indurre all’adempimento spontaneo
pena la compressione sine die della facoltà di disposizione degli immobili.
Se si ammette che l’ipoteca prescinde dalla facoltà per il CONCESS. di sottoporre il bene
all’esecuzione forzata, significa escludere il diritto di seguito se la somma garantita
sia inferiore a 8.000,00 Euro.
L’ipoteca, EX ART. 2809 C.C., va iscritta per una somma DETERMINATA DI DENARO;
la garanzia IPOTECARIA SUSSISTE PER TALE SOMMA, oltre interessi e spese, sia nei
confronti dei TERZI per quanto concerne l’ESTENSIONE DELLA CAUSA DI PRELAZIONE, sia
TRA LE PARTI, perché gli effetti dell’ipoteca assistono SOLO IL RAPPORTO OBBLIGATORIO
cui inerisce IL TITOLO.
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Se quindi DOPO L’ISCRIZIONE maturano in favore del FISCO o di ALTRI ENTI che si
avvalgono della RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO ulteriori ragioni creditorie fino a
superare la SOGLIA MINIMA di 8.000,00 Euro, L’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
può procedere all’ESECUZIONE FORZATA se il BENE colpito dall’IPOTECA LEGALE
sia ANCORA NEL PATRIMONIO del DEBITORE.
Ma se il DEBITORE HA ALIENATO IL BENE A TERZI, questi RISPONDERA’
SOLO PER LA SOMMA INDICATA NELLA NOTA E PER IL RELATIVO DEBITO, non
anche per i DEBITI ULTERIORI MATURATI nei confronti del suo DANTE CAUSA;
idem, NON POTRA’ SUBIRE L’ESECUZIONE FORZATA come TERZO
ACQUIRENTE del bene né SUBITO, né quando il DANTE CAUSA abbia maturato debiti per
ALMENO 8.000,00 EURO.
L’IPOTECA ISCRITTA per una somma INFERIORE ALL’IMPORTO MINIMO che,
per l’art. 76, legittima l’ESPROPRIAZIONE FORZATA, non realizza il RISULTATO
TIPICO DELL’ISTITUTO, di consentire al CREDITORE di far espropriare il
bene anche se USCITO DAL PATRIMONIO DEL DEBITORE.
Né si può sostenere che l’IPOTECA, svincolata dall’ammissibilità dell’AZIONE
ESECUTIVA, conservi la funzione di attribuire agli ENTI CREDITORI UNA CAUSA DI
PRELAZIONE da far valere nel concorso con gli ALTRI CREDITORI; per i CREDITI DI
NATURA TRIBUTARIA (artt. 2771 e 2772 c.c. – IRPEF, IRPEG ora IRES, ILOR) e per gli altri
crediti RECUPERABILI CON LA RISCOSSIONE ESATTORIALE (artt. 2774, 2775, 2776 2° e 3°
co., c.c. – CONCESSIONI DI ACQUE, CONTRIBUTI CONSORZI BONIFICA) la materia dei
PRIVILEGI IMMOBILIARI è regolata dal COD. CIV., che limita l’ESTENSIONE
DEL PRIVILEGIO richiedendo che si tratti di CREDITI IMPUTABILI AI REDDITI
IMMOBILIARI PER LE SOLE IMPOSTE ISCRITTE NEI RUOLI RESI ESECUTIVI
NELL’ANNO IN CUI IL CONCESS. PROCEDE O INTERVIENE NELLA RISCOSSIONE
o NELL’ANNO PRECEDENTE).
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE – ART. 78
Trascrizione ex art. 555 c.p.c. di un AVVISO contenente:
a) GENERALITA’ del debitore;
b) DESCRIZIONE degli immobili, con i confini;
c) La DESTINAZIONE urbanistica del terreno, risultante dal certificato di destinazione
urbanistica;
d) GIORNO, LUOGO ED ORA del PRIMO, del SECONDO e del TERZO INCANTO, con
INTERVALLO MINIMO DI 20 GIORNI;
e) L’IMPORTO COMPLESSIVO DEL CREDITO per cui si procede;
f) IL PREZZO BASE dell’incanto;
g) L’AUMENTO MINIMO da apportare alle offerte;
h) l’avvertenza che SPESE DI VENDITA ed ONERI TRIBUTARI sono a carico
dell’aggiudicatario;
i) l’ammontare della cauzione ed il TERMINE entro cui va prestata dagli offerenti;
j) il TERMINE DEL VERSAMENTO DEL PREZZO, entro 30 GIORNI dall’aggiudicazione;
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k) l’ingiunzione ad astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre il bene o i suoi frutti alla
garanzia del credito.
Entro 5 GIORNI dalla trascrizione l’avviso di vendita è notificato al SOGGETTO nei cui confronti
si procede.
SENZA NOTIFICAZIONE, NON SI PUO’ PROCEDERE ALLA VENDITA.
NON ESISTE il provvedimento giudiziale di vendita ex art. 569 c.p.c., NON c’è
COMPARIZIONE PARTI, NON E’ POSSIBILE PROPORRE OPPOSIZIONE
AGLI ATTI ESECUTIVI
ATTENZIONE!
La natura giudiziale dell’esecuzione ordinaria contrapposta a quella essenzialmente stragiudiziale
ed amministrativa dell’esecuzione esattoriale NON consentono la RIUNIONE delle due
procedure, anche per l’oggettiva irriducibilità ad unum delle rispettive discipline,
rette da norme e principi divergenti e non collimanti tra loro.
Il CONCESSIONARIO può:
– SURROGARSI ex art. 51 al creditore procedente;
– INTERVENIRE nella procedura, soggiacendo alle norme processuali del c.p.c.
Può dirsi che sarebbe esclusa la possibilità di effettuare un nuovo pignoramento sullo
stesso bene nelle forme esattoriali? E che se il CONCESSIONARIO, nonostante la pendenza di
un’esecuzione ORDINARIA, effettua un nuovo pignoramento nelle forme ESATTORIALI, l’intera
procedura fiscale, dall’AVVISO DI VENDITA al DECRETO DI AGGIUDICAZIONE, sarebbe
colpita da NULLITA’, con l’ulteriore aggravio che all’aggiudicatario non sarebbe possibile
avvalersi del regime preferenziale di INOPPONIBILITA’ previsto dall’art. 2929 c.c. (norma
che si applica quando si siano verificate nullità di carattere formale che, neppure in via
derivata, abbiano inficiato il procedimento conclusivo di vendita)?
NO, il concorso è AMMISSIBILE
1) nessuna norma lo vieta in deroga al disposto dell’art. 493 c.p.c.
2) La SURROGA è una FACOLTA’ e non un OBBLIGO per il concessionario, l’art. 51
dice “può”, sicchè resta libero o di INTERVENIRE o di PIGNORARE SUCCESSIVAMENTE
gli stessi beni, con applicazione però dell’inefficacia ex art. 2915 c.c.
In caso di concorso tra le due forme di pignoramento e quindi di presenza fra il pignoramento
ORDINARIO e quello ESATTORIALE, conclusisi con due diversi decreti di trasferimento
regolarmente trascritti, occorrerà guardare alla DATA DI TRASCRIZIONE DEI
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PIGNORAMENTI e far prevalere nel conflitto fra gli acquirenti l’acquirente
dell’espropriazione iniziata con il pignoramento TRASCRITTO PRIMA.
Tribunale di Torino, 21 settembre 2006
ART. 80 – Almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’incanto, l’avviso di vendita è affisso
alla porta esterna della cancelleria del G.E. e all’albo del Comune ove sono ubicati gli immobili. Su
istanza del DEBITORE o del CONCESSIONARIO, l’avviso può essere pubblicato sui giornali o
mediante altre forme di pubblicità commerciale.
PREZZO BASE – ART. 79
* Se l’immobile è PROVVISTO DI RENDITA CATASTALE il prezzo è stabilito ai
sensi dell’art. 52, 4° comma, del T.U. imposta di registro D.P.R. n. 131/86.
RENDITA CATASTALE rivalutata del 5% e moltiplicata per:
40,8 per i fabbricati in Cat. C/1
60 per i fabbricati in Cat. A/10 (uffici) e D (immobili a destinazione speciale, capannoni, alberghi,
opifici)
120% per tutti gli altri (appartamenti, garages, magazzini)
* Se è un immobile PRIVO DI RENDITA CATASTALE: il concessionario chiede
l’attribuzione della rendita all’Ufficio del Territorio, che provvede entro 120 GIORNI.
* Se si tratta di TERRENI EDIFICABILI, il prezzo è stabilito con PERIZIA dell’Ufficio
del Territorio,
* Se è un TERRENO AGRICOLO, si aumenta la rendita dominicale del 25% ed il
risultato viene ulteriormente moltiplicato per 90
ATTENZIONE!
MANCA l’esperto di nomina giudiziaria
VENDITA ALL’INCANTO, TERMINI – ARTT. 78 e 79, 80 E
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PRIMO INCANTO:
NON PRIMA che siano decorsi 20 GIORNI LIBERI dall’affissione alla porta esterna della
cancelleria del G.E. e all’albo del Comune ove sono ubicati gli immobili
NON OLTRE 120 GIORNI DALLA TRASCRIZIONE del pignoramento
Cauzione: 10% del prezzo base
SECONDO INCANTO:
ALMENO 20 GIORNI dopo il PRIMO INCANTO
PREZZO BASE: quello del PRIMO INCANTO, DIMINUITO DI UN TERZO
CAUZIONE: 10% del prezzo base del SECONDO INCANTO
TERZO INCANTO:
ALMENO 20 GIORNI dopo il SECONDO INCANTO
PREZZO BASE: quello del SECONDO INCANTO, DIMINUITO DI UN
TERZO
CAUZIONE: 10% del prezzo base del TERZO INCANTO
ATTENZIONE!
In poco più di due mesi, un immobile può essere venduto ad 1/3 del suo
valore
TERZO INCANTO DESERTO – ART. 85
Nei 10 GIORNI SUCCESSIVI il concessionario può chiedere al G.E. l’assegnazione
dell’immobile allo Stato, per il minor prezzo tra il prezzo base del TERZO
INCANTO e la somma per cui si procede; il G.E. dispone l’assegnazione ex art. 590
c.p.c., con termine per il versamento del prezzo per cui è stata disposta l’assegnazione NON
INFERIORE A SEI MESI.
Se NON VIENE VERSATO NEL TERMINE IL PREZZO DI ASSEGNAZIONE, il processo
esecutivo SI ESTINGUE se il concessionario non dichiara ENTRO 30 GIORNI dalla scadenza del
13
termine di voler procedere ad un QUARTO INCANTO per un prezzo base
INFERIORE DI UN TERZO rispetto a quello dell’ultimo incanto.
Se il QUARTO INCANTO NON viene richiesto o va DESERTO, il PROCESSO
ESECUTIVO SI ESTINGUE.
§ § § § § § § § § § § § § § § § § §
ART. 19 – E’ possibile rateizzare il debito, in situazioni di OBIETTIVA DIFFICOLTA’: la
richiesta va presentata all’Agenzia, che può concedere una dilazione fino a 60 rate (5 anni) oppure
la sospensione per un anno e poi la dilazione in 48 rate mensili.
Se però l’importo complessivo supera i 25.000,00 Euro è necessaria la fideiussione,
bancaria o assicurativa.
In caso di mancato pagamento della PRIMA RATA o, poi, di DUE RATE, il
contribuente:
– decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
– l’intero importo residuo è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
– il carico tributario non potà essere più rateizzato.
ART. 89 – I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti a revocatoria
fallimentare.
ART. 59 – Chiunque si ritenga leso dall’esecuzione, può agire nei confronti dell’Agente della
riscossione per il risarcimento del danno.
.2) I mezzi di tutela giurisdizionale
Le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi – ART. 57
NON SONO AMMESSE:
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* le opposizioni ALL’ESECUZIONE ex art. 615 c.p.c., FATTA
ECCEZIONE per quelle concernenti la PIGNORABILITA’ DEI BENI;
* le opposizioni AGLI ATTI ESECUTIVI ex art. 617 c.p.c. relative alla
REGOLARITA’ FORMALE ed alla NOTIFICAZIONE del TITOLO
ESECUTIVO e del PRECETTO.
La cartella di pagamento è infatti atto autonomamente impugnabile avanti
la COMMISSIONE TRIBUTARIA ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/92
Se viene proposta opposizione, il G.E. fissa l’udienza di comparizione delle parti avanti a sé e allo
stesso tempo ordina al concessionario di DEPOSITARE in CANCELLERIA, entro i 5
GIORNI PRIMA dell’udienza, l’estratto del ruolo e tutti gli atti di esecuzione.
L’OPPOSIZIONE DI TERZO E L’OPPOSIZIONE
TARDIVA – ART. 58
Deve essere promossa PRIMA della data fissata per il PRIMO INCANTO e quindi si
differenzia da quanto avviene nell’esecuzione ordinaria, in cui ex art. 619 c.p.c. il termine
ultimo di proposizione tempestiva dell’opposizione di terzo coincide con quello
della VENDITA effettivamente avvenuta, fermo restando che tale termine non
comporta una decadenza totale, perché oltre tale momento potrà proporsi
l’opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c..
Se proposta DOPO LA VENDITA il terzo potrà soddisfarsi solo sul ricavato e se
proposta DOPO L’ASSEGNAZIONE il terzo potrà soddisfarsi solo se il creditore
procedente è in malafede.
L’art. 620 c.p.c. nel rito speciale NON TROVA DIRETTA
CORRISPONDENZA.
La facoltà dell’opposizione di terzo è estesa anche al CONIUGE, ai PARENTI ed
AFFINI del debitore fino al 3° grado (prima non era consentita, Corte Cost. n.
358/94 dichiara illegittima la norma in relazione al valore costituzionale della famiglia da favorire
nella sua formazione)
MA
solo se possono provare la proprietà del bene con ATTI PUBBLICI e SCRITTURE
PRIVATE di data certa anteriore:
– alla presentazione della DICHIARAZIONE, se effettuata;
– al momento in cui si è verificata la violazione che ha originato l’iscrizione a ruolo, se NON
E’ PREVISTA la dichiarazione o se la dichiarazione NON E’ STATA PRESENTATA;
– al momento in cui si E’ VERIFICATO IL PRESUPPOSTO DELL’ISCRIZIONE A RUOLO.
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Tutto diverso dal giudizio di OPPOSIZIONE ORDINARIO, in cui il TERZO che si
oppone all’esecuzione deve provare che i BENI PIGNORATI sono di sua proprietà perché
acquistati PRIMA DEL PIGNORAMENTO.
Tutto diverso dall’art. 621 c.p.c., in cui il TERZO può provare con testimoni il suo
diritto di proprietà sui beni pignorati, quando l’esistenza del diritto sia resa verosimile dalla
professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.
ART. 58, 2° comma – L’opposizione di terzo NON PUO’ ESSERE
PROPOSTA quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore
iscritto a ruolo o dei coobbligati o in altri luoghi a loro appartenenti su cui si pretende di avere
diritto HANNO FORMATO OGGETTO DI UNA PRECEDENTE VENDITA
ESATTORIALE a carico dello STESSO DEBITORE o degli STESSI
COOBBLIGATI.
Lo scopo della norma è quello di impedire collusioni fra il DEBITORE ed il
TERZO ACQUIRENTE dei beni precedentemente pignorati quando i beni, dopo la
vendita esattoriale, siano ancora reperibili presso la casa o l’azienda od in altro
luogo appartenente al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati.
TERZO è non solo l’AGGIUDICATARIO, ma anche il TERZO ACQUIRENTE
dell’aggiudicatario e chi abbia avuto in locazione o in comodato i beni del debitore reperiti
nell’abitazione di quest’ultimo all’atto del pignoramento.
IL PROCEDIMENTO
Si propone con RICORSO al G.E., da NOTIFICARE con il pedissequo decreto che fissa
l’udienza di comparizione e nel termine PERENTORIO ivi assegnato al CREDITORE
PIGNORANTE e al DEBITORE.
Si deve vincere la presunzione di appartenenza dei beni pignorati al debitore o ai coobbligati nella
casa di abitazione, nell’azienda o in altro luogo a loro appartenente e quindi vi è un DUPLICE
ONERE DELLA PROVA:
1) bisogna provare che il debitore esecutato detiene i beni pignorati IN FORZA DI UN
TITOLO DIVERSO DALLA PROPRIETA’;
2) bisogna provare che il TERZO OPPONENTE è il PROPRIETARIO dei beni
esecutati.
Il G.E. può SOSPENDERE l’esecuzione ex art. 624 c.p.c. se ricorrono i gravi
motivi della norma, anche con CAUZIONE.
Si ritiene applicabile l’art. 624-bis, sospensione su istanza delle parti.
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E’ un processo di cognizione che si conclude con una sentenza di mero
accertamento, impugnabile secondo le norme ordinarie
Se si tratta di ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE, attenzione:
A) se l’immobile è nel possesso del DEBITORE ESECUTATO, l’onere del terzo è
quello della rivendicazione ordinaria ex art. 948 c.c., quindi dovrà provare che
l’immobile rivendicato è stato acquistato a titolo originario, ovvero che gli è pervenuto a
seguito di una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a quel titolo oppure di
averlo acquistato per usucapione, provando che sussistono i requisiti ex art. 1158 c.c.;
B) se il TERZO OPPONENTE è nel possesso del bene di cui si dichiara
proprietario, l’onere della prova si capovolge ed il creditore procedente dovrà
dimostrare ex art. 948 c.c. che il proprietario del bene è il debitore esecutato.
LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE – art. 60
Il G.E. NON può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano GRAVI MOTIVI e vi
sia FONDATO PERICOLO di GRAVE ED IRREPARABILE DANNO
Norma senza precedenti, che non trova corrispondenza nell’art. 624 c.p.c. che parla solo di
GRAVI MOTIVI.
Si ritiene che possa essere concessa nei casi in cui il G.E., prima facie, ritenga che l’opposizione,
cui la richiesta di sospensione viene collegata, possa essere fondatamente accolta; si tratta
di una valutazione prognostica indispensabile alla decisione.
Il “danno grave ed irreparabile” consiste nel maggior pregiudizio cui risulterebbe
esposto il debitore se non venisse provvisoriamente sospesa l’esecuzione, rispetto al “normale”
pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento della piena tutela data dalla
decisione sull’opposizione.
Il danno è GRAVE quando sussiste una eccezionale (cioè superiore a quella normale)
sproporzione fra il vantaggio ricavabile dalla parte esecutante rispetto al
pregiudizio derivabile a carico della parte esecutata, tale da alterare in misura notevole
l’equilibrio fra le parti stesse.
Il danno è IRREPARABILE, quando gli effetti e le conseguenze che ne potrebbero derivare
sono caratterizzati dalla irreversibilità.
In altre parole, non solo la reintegrazione per equivalente, ma neppure il
risarcimento e gli altri rimedi previsti dalla legge varrebbero in concreto a
realizzare la posizione giuridica dedotta in giudizio.
IL FALLIMENTO FISCALE:
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Reintrodotto dalla legge 8.8.2002, n. 178.
E’ il fallimento promosso dal TITOLARE DEL TRIBUTO e, per esso, dal suo
CONCESSIONARIO, nei confronti dell’imprenditore in stato di insolvenza ai sensi della L.F.
Era stato introdotto con R.D. n. 1562/1917, perdura sino al T.U. n. 645/1958 e non viene riproposto
con il D.P.R. n. 602/73; poteva chiederlo l’Amministrazione Finanziaria.
La novità è che IL CONCESSIONARIO può dare impulso alla procedura, presentando il
ricorso ex art. 6 L.F. – ART. 87.
TITOLO ESECUTIVO è il RUOLO formato dal titolare dell’Ufficio che ha proposto il ricorso.
Se il debitore è dichiarato fallito, il CONCESSIONARIO chiede sulla base del RUOLO e per conto
dell’AGENZIA DELLE ENTRATE l’ammissione al passivo della Procedura
IL FONDO PATRIMONIALE E L’ESECUZIONE
ESATTORIALE
§ Trib.le di MANTOVA 28 maggio 2002
Afferma che gli immobili costituiti in fondo patrimoniale NON possono essere pignorati dal
CONCESSIONARIO e sono sottratti all’esecuzione per CREDITI NON FAMILIARI
Il CREDITORE OPPOSTO procede per un CREDITO ILOR di una s.n.c. di cui il DEBITORE
OPPONENTE è socio illimitatamente responsabile e per CREDITO IRPEF nei confronti dello
stesso socio ex art. 5 D.P.R. n. 917/86.
Sostiene che l’attività di impresa esercitata dal debitore è distinta da quella di
gestione del fondo patrim. e quindi il creditore al momento del sorgere del
debito sapeva che l’assunzione dello stesso non avveniva per scopi inerenti i
bisogni della famiglia.
§ Trib.le di PORDENONE 23 luglio 2006
Afferma che gli immobili costituiti in fondo patrimoniale possono essere colpiti
dall’IPOTECA LEGALE ex art. 77
Il CREDITORE OPPOSTO procede per un CREDITO ILOR di una s.n.c. di cui il DEBITORE
OPPONENTE è socio illimitatamente responsabile e per CREDITO IRPEF nei confronti dello
stesso socio ex art. 5 D.P.R. n. 917/86, oltre che per TARSU
Sostiene che i bisogni della famiglia non vanno interpretati in senso restrittivo, ma con
riguardo alle più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento ed all’armonico
sviluppo della famiglia, al potenziamento delle sue capacità lavorative, con
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esclusione delle sole esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti speculativi
(Cass. n. 11683/01).
L’onere di provare che il creditore conosceva l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia
spetta al debitore.
Il debito è stato contratto nell’esercizio di un’attività di impresa i cui proventi sono stati
presumibilmente impiegati dal debitore per soddisfare i bisogni della famiglia.
CONTRA:
si sostiene che il reddito di impresa di uno o entrambi i coniugi influisce solo sulla rispettiva
capacità di assolvere la propria obbligazione contributiva. Detto reddito non va
interamente destinato a soddisfare le necessità familiari, anche qualora provenga dall’attività
professionale svolta; le spese relative allo svolgimento dell’attività dell’impresa o della professione
non possono essere effettuate in adempimento dei bisogni familiari, perché il primo
beneficiario di esse è proprio il titolare delle spese e solo parzialmente e
mediatamente la famiglia.
E’ corretta l’affermazione secondo cui l’onere di provare che il creditore conosceva l’estraneità del
credito ai bisogni della famiglia spetta al debitore, perché i fatti negativi non possono
formare oggetto di prova e perché esiste una presunzione di inerenza dei debiti a
detti bisogni (cfr. Cass. 15.3.2006, n. 5684).
La possibilità di aggressione dei beni costituiti in fondo patrimoniale è segnata dalla oggettiva
destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari. Il criterio identificativo dei crediti
il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato
NON NELLA NATURA DELLE OBBLIGAZIONI, ma nella RELAZIONE
ESISTENTE FRA IL FATTO GENERATORE DI ESSE E I BISOGNI DELLA
FAMIGLIA, per cui anche le obbligazioni risarcitorie da atto illecito vanno comprese nella
previsione normativa, con piena responsabilità del fondo ove la fonte e la ragione del rapporto
obbligatorio abbiano inerenza diretta e immediata con le esigenze familiari (cfr. Cass. 5.6.2003,
n. 8991).
Ringraziamenti Ottimo articolo, completo, esaustivo, utile.