L’esito dell’etilometro può essere disatteso dal giudice
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 186 del codice della strada, lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente né unicamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell’articolo 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice stradale.
E’ questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 1° febbraio 2012, n. 4402 con cui si risolve in maniera efficace la questione relativa all’accertamento dello stato di ebbrezza del conducente di un veicolo.
Nel caso di specie, viene proposto ricorso avverso la sentenza che, a seguito di giudizio abbreviato, riconosce un conducente di auto colpevole della contravvenzione di cui all’articolo 186, lettera a) del Codice della strada, assolvendolo invece dal reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico perché il fatto all’epoca non era previsto dalla legge come reato.
Nella sentenza di condanna si rileva che l’imputato dopo avere eseguito la prima prova per l’accertamento dello stato di ebbrezza, si sarebbe rifiutato di eseguire la seconda. Secondo la difesa il rifiuto della prova era dipeso da un non corretto funzionamento dell’apparecchiatura.
Gli Ermellini accolgono il ricorso presentato, basandosi tuttavia su motivazioni diverse da quelle prospettate dalla difesa. Infatti, lo stato di ebbrezza può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non solo dunque attraverso l’uso dell’etilometro, ma ad esempio su circostanze sintomatiche, riferite accertate dagli agenti accertatori, quali l’ammissione del conducente, l’alterazione della deambulazione, la difficoltà del movimento, l’eloquio sconnesso o l’alito vinoso.
Secondo i giudici di Piazza Cavour, nel caso di specie, il giudice di merito sulla base delle risultanze ha ritenuto il comportamento dell’automobilista proprio della fattispecie di cui all’art. 186, comma 2, lett. a) del Codice della strada, che tuttavia nelle more del ricorso , è stata depenalizzata.
Da qui l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.