Lettera di messa in mora indirizzata al difensore del debitore interrompe la prescrizione
In tema di messa in mora, con la sentenza n. 25984, depositata il 5 dicembre 2011, la Corte di Cassazione, ha stabilito che l’atto di costituzione in mora ha efficacia interruttiva della prescrizione anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore il quale fa valere in via stragiudiziale le ragioni del cliente. In sostanza, l’avvocato, rispondendo in nome e per conto del debitore, suo cliente, alle richieste di pagamento del creditore facendo valere in via stragiudiziale le proprie ragioni, è da considerarsi un rappresentante “effettivo”. Non è necessario nell’ambito stragiudiziale che la procura sia stata lasciata in forma scritta ai sensi dell’art. 83 c.p.c. qualora non vi sia contestazione o possibilità di dubbio sull’effettivo conferimento del mandato. Secondo la ricostruzione della vicenda, la questione aveva avuto per oggetto l’efficacia interruttiva di una lettera di messa in mora, inviata al difensore di una azienda, con il quale erano in corso contatti verbali ed epistolari per la definizione stragiudiziale di una vertenza con un’altra azienda. Una srl aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano, con cui un’azienda richiedeva il pagamento di quattro fatture relative al trasporto internazionale di merci. L’opponente eccepiva, fra l’altro, la prescrizione del diritto al pagamento e il Tribunale accoglieva l’eccezione, revocando l’ingiunzione. In seguito alla conferma della decisione di primo grado da parte della corte di appello, l’azienda di trasporto proponeva ricorso per cassazione. Il Palazzaccio, accogliendo il motivo di ricorso, cassando la sentenza con rinvio e specificando che la Corte di Appello aveva erroneamente negato efficacia interruttiva della prescrizione all’atto di costituzione in mora inviato al difensore, (equivocando tra forma ed effetti della procura alle liti e forma ed effetti del mandato di difesa in relazione alle attività stragiudiziali) ha enunciato i seguenti principi di diritto (ex art. 384 c.p.c.): “l’atto di costituzione in mora ha efficacia interruttiva della prescrizione anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore. L’avvocato che, in nome e per conto del debitore risponda alle richieste di pagamento del creditore, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del cliente, è da considerare rappresentante del debitore. Si tratta di rappresentante effettivo, qualora non vi sia contestazione o possibilità di dubbio sull’effettivo conferimento del mandato di difesa, poichè la procura in forma scritta di cui all’art. 83 c.p.c., è prescritta solo per lo svolgimento di attività giudiziali. Si tratta invece di rappresentante apparente, qualora il creditore possa invocare in suo favore gli estremi della relativa fattispecie (cioè quando l’apparente rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo, tale da giustificare il ragionevole affidamento del terzo circa il valido conferimento dei poteri rappresentativi). Il giudice non può negare efficacia interruttiva della prescrizione all’atto di costituzione in mora inviato dal creditore al difensore del debitore, senza prima avere accertato se quest’ultimo possa considerarsi rappresentante, effettivo od apparente, del debitore”.