Regole diverse per la compensazione dei debiti tributari, in questa prima fase di avvio della norma sulle limitazioni previste in presenza di iscrizioni a ruolo non pagate (articolo 31 del decreto legge n. 78/2010). Cambiano infatti le modalità a seconda che la presentazione del modello F24 avvenga prima o dopo l’entrata in vigore del decreto del ministero dell’Economia, atteso a breve in «Gazzetta Ufficiale» (si veda Il Sole 24 Ore di ieri). L’operatività del blocco all’utilizzo dei crediti in presenza di debiti per imposte erariali scaduti e non pagati sopra i 1.500 euro è differenziata tra questo primo periodo transitorio e periodo “a regime”, nel tentativo di permettere al contribuente di compensare il debito senza per forza pagarlo ma, nello stesso tempo, impedendogli di “svuotare” – nelle more – la capienza rappresentata dal credito stesso.
Il comunicato
In questa prima fase, annunciata dal comunicato stampa del 14 gennaio, la sanzione del 50% non si applica a condizione che il contribuente mantenga inutilizzata una quota di credito pari almeno al debito erariale pendente. Nel corso di Telefisco si sono avuti in proposito due chiarimenti: sono vincolanti anche i debiti scaduti prima del 2011; il debito “bloccante” è costituito, oltre che dalle imposte con sanzioni e interessi, anche dagli aggi e dalle altre spese collegate al ruolo sostenute dall’agente della riscossione.
Il decreto
Il decreto in arrivo disciplina, invece, la situazione a regime, ossia il periodo in cui è destinata a operare la rigida interpretazione dell’Agenzia confermata a Telefisco: viene meno la possibilità di effettuare qualunque compensazione se prima non si è onorato il ruolo. Contrariamente a oggi, se un contribuente avrà un debito erariale per ruolo scaduto per 4mila euro, un eventuale credito erariale compensabile anche di 100mila non potrà originare lo scambio “dare-avere” se prima non vengono versati i 4mila dovuti. Tuttavia, questo “blocco” così radicale non sarà effettivamente tale, considerato che proprio il decreto consentirà di compensare, in F24, anche il debito di 4.000 euro, sbloccando di fatto la situazione (si vedano gli esempi pubblicati in pagina).
In sostanza, lo scambio “dare-avere” comprenderà obbligatoriamente e prioritariamente il debito iscritto a ruolo e scaduto e, solo a quel punto, l’eccedenza di credito potrà essere utilizzata liberamente, anche con lo stesso modello F24, fatti salvi gli altri limiti alle compensazioni (tra cui il massimale annuo e il visto di conformità).
Lo stesso provvedimento chiarisce che il blocco delle compensazioni non incide sui limiti all’utilizzo del credito introdotte dal Dl n. 78/09, il che, si ritiene, deve essere letto in un duplice senso: l’ottenimento del “visto” nulla toglie all’operatività del blocco dovuto al ruolo; il soggetto abilitato può rilasciare il visto per il credito Iva anche in presenza di debiti erariali bloccanti, considerato che i controlli necessari all’attestazione non riguardano la posizione debitoria del contribuente nei confronti dell’erario.
Le disposizioni del decreto riguardano anche la situazione in cui il debito iscritto a ruolo e scaduto è superiore al credito disponibile per la compensazione. Oggi questo credito è inutilizzabile per il contribuente, pena l’applicazione della sanzione del 50% del suo importo. A seguito dell’emanazione del provvedimento, l’utilizzo di tale credito in compensazione potrà avvenire solo tramite compensazione (parziale) della posizione debitoria nei confronti dell’agente della riscossione. È previsto che il contribuente sia tenuto a comunicare preventivamente all’agente i debiti da estinguere.