Liberalizzate le ristrutturazioni in casa
Liberalizzazione in arrivo per i lavori in casa. Non ci sarà più
bisogno della denuncia di inizio attività (Dia) per gli interventi di
manutenzione straordinaria «sempre che non riguardino le parti
strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle
unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri
urbanistici». Lo prevede il decreto legge appena varato dal governo che
modifica il testo unico sull’edilizia del 2001.
In sostanza si potranno fare liberamente (senza chieder alcuna
autorizzazione) i lavori interni a un appartamento con tre soli
vincoli: non spostare i muri portanti; non aumentare la superficie o la
volumetria dell’appartamento; non fondere più unità immobiliari in una
o, viceversa, frammentare una unità immobiliare in più unità.
L’articolo del testo unico modificato lasciava ampi margini alle
regioni di intervenire sulla materia. Soltanto la Sardegna, però, aveva
già liberalizzato la manutenzione straordinaria senza più bisogno della
Dia. L’impatto sarà quindi molto forte su questo punto. La manutenzione
ordinaria, viceversa, era già liberalizzata sia dalla normativa
nazionale che da quella regionale.
La semplificazione varata era stata annunciata dal governo già un
anno fa in concomitanza del lancio del piano casa. Si trattava di una
liberalizzazione molto più spinta che riguardava anche le aree
vincolate e che era stata inserita nel protocollo d’intesa sottoscritto
con le regioni il 1° aprile 2009. Il governo, che si è sempre lamentato
delle resistenze delle regioni sul piano casa, non era tuttavia
riuscito a varare quel provvedimento per contrasti interni e per le
obiezioni delle sovrintendenze ai beni culturali.
Il decreto legge liberalizza anche altre attività più specifiche, eliminando l’obbligo della presentazione della Dia:
*
i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio
dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli
interventi su impianti idraulici agrari;
* le opere dirette a
soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un
termine non superiore a novanta giorni;
* le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
* le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di
sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
* i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno,
a
servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A
di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444;
* le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali
degli edifici.