Licenze sospese per le attività commerciali ritrovo di “malavitosi”
Le attività commerciali, ritrovo di
pregiudicati, devono essere smantellate. Il
questore, infatti, può sospendere la licenza qualora lo ritenga opportuno, a prescindere dalle responsabilità del proprietario. Lo ha stabilito il Consiglio di
Stato con la decisione n. 7777 dell’11 dicembre 2009, con cui ha spiegato
che “con riferimento alle conseguenze che possono ridondare su un
esercizio commerciale, ove frequentato da malavitosi, è bene rammentare
che l’art. 100 del r. d. 18 giugno 1931, n. 773, rimasto in vigore
anche dopo la promulgazione della legge 25 agosto 1991, n. 287
regolatrice dell’attività dei pubblici esercizi, prevede il potere del
questore di sospendere la licenza di pubblico esercizio quando
nell’esercizio medesimo siano avvenuti tumulti o gravi disordini,
oppure esso sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose,
oppure esso costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la
moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Il provvedimento ex art. 100, r. d. 773/1931 ha prevalente natura di
misura cautelare, con finalità di prevenzione rispetto ai pericoli che
possono minacciare l’ordine e la sicurezza pubblica. Esso prescinde,
pertanto, dall’accertamento della colpa del titolare del pubblico
esercizio, essendo prevalente la finalità dissuasiva della
frequentazione malavitosa indotta dal periodo di chiusura obbligatoria
dell’esercizio stesso”.