E’ da considerare legittimo l’accordo tra azienda e sindacati secondo il quale, in caso di riduzione del personale, si debba procedere a mettere in mobilità solo i lavoratori vicini alla pensione. E’ quanto ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza 26 aprile 2011, n. 9348 con la quale ha stabilito la conformità di tale criterio con il principio di non discriminazione nonché ai criteri di equità e razionalità.
In tal modo la Suprema Corte ha accolto il ricorso di una società la quale, in attuazione di un programma di ristrutturazione, aveva raggiunto un accordo con i sindacati concordando la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale in possesso dei requisiti per il pensionamento. Il giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso presentato da un lavoratore, dichiarava illegittimo l’atto di recesso, ritenendo che il criterio basato sulla pensionabilità dei lavoratori fosse discriminatorio sulla base del fattore età.
Secondo il giudice nomofilattico, invece, una volta accertato che sussiste la necessità di licenziare parte dei lavoratori, la scelta, condivisa dai sindacati, di individuare i lavoratori da licenziare in coloro che avevano i requisiti per passare dal lavoro alla pensione, mantenendo in servizio coloro che invece sarebbero passati dal lavoro alla disoccupazione rimanendo privi di fondi di reddito, è una scelta di cui è difficile negare la ragionevolezza.