Licenziamento illegittimo se il lavoratore è depresso
È illegittimo il licenziamento del lavoratore in malattia che non comunica tempestivamente al datore di lavoro la prosecuzione della propria malattia, se tale mancanza è dipesa da un oggettivo impedimento come, per esempio, l’alterazione del suo equilibrio psicologico.
Lo ha stabilito la Cassazione in una recente sentenza . Nel caso di specie, la Corte ha sottolineato come, in base alla documentazione prodotta dal lavoratore, il fatto che questi soffrisse di disturbi d’ansia e di adattamento almeno da un anno prima della data del licenziamento (con attacchi di panico e labilità emotiva esasperata, progressivamente sfociati in depressione) sia da considerarsi un impedimento talmente grave da giustificare la sua inerzia nell’inviare la comunicazione in azienda.
Dunque l’impedimento, quando costituisce un oggettivo ostacolo, è ritenuto dai giudici come idoneo ad escludere la sanzione del licenziamento.