Licenziamento nel periodo di prova
La Suprema Corte di Cassazione, torna ad occuparsi con una recente sentenza di fine 2009 (Cass. Sez. Lav. n. 1784 del 14 ottobre 2009)
di un problema che, seppur di semplice ed ovvia soluzione normativa,
riscontra, di frequente, un problema applicativo da parte della
giurisprudenza di merito.
Il problema in questione è quello della legittimità del licenziamento del dipendente durante il periodo di prova (art. 2096 cod. civ.) e il relativo onere probatorio.
Nel caso di specie, un lavoratore era stato licenziato – durante il
periodo di prova – con la motivazione che il dipendente era privo di
capacità pratiche e normali conoscenze tecniche.
Il dipendente impugnava successivamente il licenziamento contestando
l’illegittimità dello stesso anche in ragione della genericità dei
motivi addotti.
Sia in primo grado il Tribunale competente che in grado di appello
la Corte di Appello dell’Aquila accoglievano il ricorso del dipendente
ordinandone la reintegrazione motivando tale decisione in base al fatto
che i motivi del licenziamento erano inadeguati stanti la loro
genericità e l’elementarietà delle mansioni assegnate al lavoratore.
La Suprema Corte ha annullato la sentenza di appello senza rinvio chiarendo e precisando, nuovamente, il seguente principio.
Posto che l’istituto del patto di prova si fonda e trova la propria
ragione nel fatto che per un determinato periodo di tempo le parti
possono recedere dal rapporto di lavoro senza obbligo di fornire alcuna
motivazione, nemmeno in ordine alla valutazione della capacità e del
comportamento professionale del lavoratore, di conseguenza, grava sul lavoratore l’onere di provare il superamento positivo del periodo di prova
nonché il recesso del datore si fondi su un motivo illecito e, perciò,
estraneo alla funzione del patto di prova. Come correttamente
evidenziato, l’errore delle corti di merito stava nel fatto che le
stesse hanno giudicato illegittimo il licenziamento perchè il datore di
lavoro non aveva dimostrato che il lavoratore non aveva superato il
periodo di prova, invertendo così l’onere probatorio delle parti
dovendo, invece, essere il lavoratore a provare il proprio corretto e
positivo superamento del predetto periodo.
In conclusione, il principio – relativamente al licenziamento
durante il periodo di prova – che deve sempre essere tenuto in
considerazione è che grava sul lavoratore l’onere di provare che egli
aveva superato positivamente il periodo di prova e che il licenziamento
è avvenuto per un motivo illecito che esula dalla mera prestazione
lavorativa (in quanto positiva) e, perciò, dalla funzione – valutativa
della prestazione – del periodo di prova.