- il mancato raggiungimento del risultato atteso o l’oggettiva sua esigibilità;
- che la causa del mancato raggiungimento del risultato atteso fosse riconducibile a colpevole o negligente condotta del lavoratore nell’espletamento della normale prestazione.
Licenziamento per scarso rendimento: la prova è a carico del datore di lavoro
In caso di licenziamento per scarso rendimento (giustificato motivo soggettivo) è onere del datore di lavoro provare:
L’obbligo di diligenza – di cui all’art. 2104 c.c., costituisce una specificazione del principio generale fissato dall’1176, comma 2, del codice civile. Il contenuto di tale obbligo si sostanzia non solo nell’esecuzione della prestazione lavorativa secondo la particolare natura di essa (diligenza in senso tecnico), ma anche nell’esecuzione dei comportamenti accessori che si rendano necessari in relazione all’interesse del datore di lavoro a un’utile prestazione.
L’obbligo di diligenza ha carattere oggettivo, poiché, secondo quanto previsto dall’articolo 2104 del Cc, l’adeguatezza della prestazione deve essere valutata in relazione all’interesse del datore di lavoro e non già all’impegno o allo sforzo soggettivo del lavoratore.