Licenziamento per soppressione di settore aziendale: prevale la valutazione del datore
Una sentenza del Tribunale civile di Bari (sentenza n. 19396/09)
afferma che il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni
inerenti l’attività produttiva, quale quello legato alla soppressione
di un settore lavorativo, di un reparto o di un posto, va rimesso alla
valutazione del datore di lavoro, le cui scelte sono espressione della
libertà di iniziativa economica, tutelata dall’art. 41, Cost., senza
che il Giudice possa sindacarle sotto il profilo della congruità ed
opportunità. Il giudice deve invece controllare che il riassetto posto
a base del licenziamento sia effettivo e non pretestuoso, e che non
sussista la possibilità di una utilizzazione del lavoratore in altre
mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte.