Licenziamento: reintegro o risarcimento
Dopo una pronuncia di annullamento del licenziamento, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 24200 del 16 novembre 2009,
ha chiarito che, nell’ipotesi in cui il lavoratore eserciti il diritto
di opzione previsto dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori ( cioè
rinunci alla reintegrazione sul posto di lavoro), quest’ultimo ha
diritto a percepire la retribuzione fino al momento in cui l’indennità
gli viene effettivamente versata.
Sul punto, l’art. 18, quinto comma, della legge n. 300 del 1970 prevede che “fermo
restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al
quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al
datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di
lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale
di fatto”.
Secondo l’insegnamento fornito dalla Suprema Corte attraverso la
sentenza in commento, la Società che abbia ricevuto da parte del
lavoratore la richiesta di pagamento di tale indennità sostitutiva deve
provvedere tempestivamente. Diversamente, essa potrebbe essere
condannata (come nel caso della sentenza in esame) a pagare tutte le
retribuzioni maturate dal lavoratore fino al momento del versamento della predetta indennità.
Tale principio è finalizzato ad evitare che il lavoratore subisca gli
effetti pregiudizievoli del licenziamento, o comunque a fare in modo
che li subisca nella misura più lieve possibile.