Limiti dell’intervento del fondo di garanzia in caso di subentro nei contratti RC auto
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con la
sentenza n. 26000, depositata il 5 dicembre 2011, la terza sezione
civile ha stabilito che in caso di assicurazione già in liquidazione,
l’assicurazione che subentra nel portafoglio è coperta dal Fondo di
garanzia per le vittime della strada fino a sessanta giorni dalla nomina
del commissario liquidatore. Una volta scaduto tale termini infatti,
chi subentra nei contratti Rc auto è direttamente obbligato nei limiti
dei massimali di polizza. Dalla parte motiva della sentenza, frutto del
ricorso dell’assicurazione cessionaria, la corte ha spiegato che
“nell’ipotesi di sottoposizione dell’impresa assicuratrice a
liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento del portafoglio ad
altra impresa, qualora le parti contraenti abbiano espressamente
convenuto che sono a carico dell’impresa cessionaria, nei limiti dei
massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge,
qualora il sinistro sia avvenuto in epoca antecedente alla scadenza del
termine di sessanta giorni di cui ai commi 2 e 4 dell’articolo 88 del
Dpr 13 febbraio 1959, n. 449, il Fondo di garanzia delle vittime della
strada resta obbligato nei limiti dei massimali di legge, mentre sono a
carico della impresa cessionaria gli importi eccedenti tali massimali
entro i limiti dei massimali di polizza; qualora il sinistro si sia
verificato in epoca successiva al termine sopra indicato e, quindi, i
rischi dei contratti stipulati dalla società in liquidazione coatta
amministrativa siano stati trasferiti alla società cessionaria,
quest’ultima è direttamente obbligata nei limiti dei massimali di
polizza”.