L’impeachment nei confronti del Capo dello Stato
Il procedimento previsto dalla Costituzione
Gli articoli della Costituzione
Art. 90
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 134
La Corte costituzionale giudica:
sulle
controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e
degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Art. 135
La Corte costituzionale è composta di
quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica,
per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle
supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della
Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori
ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti
anni d’esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati
per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
La
Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla
legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è
rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di
giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello
di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio
della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati
dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della
Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per
l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Il meccanismo
A decidere se il Presidente della Repubblica va
messo in stato d’accusa per il reato di alto tradimento o di attentato
alla Costituzione è il Parlamento, ma il compito di processarlo spetta
alla Corte costituzionale “integrata”. Un comitato formato dai deputati
e senatori componenti delle Giunte di Camera e Senato per le
autorizzazioni a procedere svolge un primo esame delle accuse. Il
Comitato può proporre l’archiviazione – se l’accusa è palesamente
infondata – oppure mandare gli atti alla magistratura – se si reputa
che ci sia un reato ma non sia stato commesso nell’esercizio delle
funzioni presidenziali – o infine sottoporre la questione al Parlamento
in seduta comune, con una relazione. Se la maggioranza assoluta dei
parlamentari (cioè almeno la metà più uno dei 952 fra deputati,
senatori e senatori a vita, quindi 477) vota a favore dello stato
d’accusa, il Presidente viene sottoposto a processo davanti alla Corte
Costituzionale. In tal caso il Parlamento in seduta comune nomina uno
o più “commissari d’accusa” che sono, in pratica, dei pubblici
ministeri, i quali sosterranno l’accusa davanti alla Consulta.
L’elezione dei commissari avviene con votazione a scrutinio segreto:
ogni parlamentare vota per un numero di persone pari a quello dei
commissari da eleggere. I commissari di accusa possono rifiutare la
nomina dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati
entro tre giorni. Il Presidente della Repubblica, durante il
procedimento, può essere sospeso dalle sue funzioni. La Corte
Costituzionale, può, d’ufficio, “adottare i provvedimenti cautelari
personali o reali che riterrà opportuni”. La supplenza al Quirinale è
esercitata dal Presidente del Senato. La Corte costituzionale, intanto,
integra i suoi 15 componenti con altri 16 sorteggiati da un elenco di
cittadini che hanno i requisiti per l’eleggibilità a senatore (40 anni
e godimento dei diritti civili e politici). L’elenco è compilato ogni
nove anni dal Parlamento “mediante elezione con le stesse modalità
stabilite per la nomina dei giudici ordinari”. Dopo il dibattimento (un
vero e proprio processo), la Corte decide se assolvere il Presidente o
dichiararlo colpevole e dunque stabilire le sanzioni penali e civili,
compresa la destituzione dalla carica di Capo dello Stato. La sentenza
non è appellabile.
L’impeachment ha precedenti storici secolari, per i
quali rimandiamo il lettore al testo scritto nel 1970 da Guglielmo
Negri, che si può consultare liberamente al link (“Diritto di tutti” –
Giuffrè):
http://dirittoditutti.giuffre.it/psixsite/Biblioteca/Enciclopedia%20del%20Diritto/default.aspx?id=576
oppure il testo di Sergio Antonelli (1968) “Le immunità del presidente della Repubblica”, al link: