L’imposta di bollo è detraibile?
Le spese per l’imposta di bollo applicata a una fattura (o a una
ricevuta) possono essere portate in detrazione da chi riceve
quest’ultima? Solo se è stato lui a effettuare l’effettivo pagamento al
posto del professionista. Questo è quanto ha stabilito l’Agenzia delle
Entrate con la risoluzione n. 444/E.
Charimento necessario
Nella
sua comunicazione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’imposta di
bollo è dovuta per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti
addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o
consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal
creditore o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di
un obbligazione pecuniaria” (articolo 13, n. 1, della tariffa A, Dpr
642/1972); non va corrisposta invece per le somme inferiori a euro
77,47. Qualora l’importo del bollo non sia stato versato dal
professionista (per inadempienza o per esplicito accordo), sarà il
cliente a doverlo corrispondere e, in quel caso, a quest’ultimo
spetterà il diritto di portare in detrazione le spese.
Tra dovere e sanzioni
Particolarmente
importante è notare come, secondo i dettami del Fisco, il cliente sia
tenuto al pagamento dell’imposta entro quindici giorni dalla data del
ricevimento della fattura (presentandola al locale ufficio delle
Entrate), qualora questa venga consegnata non in regola con il bollo.
In questo modo, il cliente si terrà lontano dall’addebito di qualsiasi
responsabilità, mentre il professionista che ha emesso l’atto
irregolare sarà passibile di sanzione.
Conclusioni
Dunque,
sarà possibile detrarre l’imposta di bollo dovuta su fatture e ricevute
fiscali esclusivamente quando corrisposta personalmente per sanare le
negligenze del professionista o nel caso in cui le parti concordino che
il pagamento ricade sul cliente. Questi due casi, configurando
l’imposta di bollo come un costo accessorio alla prestazione
specialistica, fanno sì che la spesa diventi un onere detraibile.