L’imprenditore edile non è sempre responsabile dell’infortunio dell’operaio
In materia di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 44650 del 1° dicembre 2011, ha ribadito la non automaticità della responsabilità dell’imprenditore. Nel caso di specie l’imprenditore edile aveva predisposto un piano di sicurezza contenente specifiche indicazioni sul montaggio del ponteggio, inoltre il dipendente infortunatosi aveva una formazione specialistica ed erano stati nominati un capo cantiere e un coordinatore della esecuzione dei lavori. La Suprema Corte ha così confermato l’assoluzione nei confronti dell’imprenditore accusato di lesioni colpose per la caduta di un operario da un’impalcatura alta poco meno di due metri precisando che gli apprezzamenti effettuati dal Tribunale, in relazione alla concreta declinazione degli obblighi di controllo e vigilanza sull’operato dei dipendenti gravanti sul datore di lavoro, in relazione allo specifico organigramma aziendale, non sono censurabili in sede di legittimità. Si tratta – specificano i giudici di legittimità – di valutazioni prive di fratture logiche e rispondenti ad una complessiva valutazione del compendio probatorio, effettuata dal giudice di merito, alla quale non è dato contrapporre, in sede di gravame di legittimità, una ricostruzione alternativa della vicenda, afferente alla specificazione degli obblighi impeditivi riguardanti i destinatari delle norme antinfortunistiche. Corretta dunque la decisione dei giudici di merito; nulla poteva essere rimproverato al datore di lavoro che aveva provveduto a predisporre tutte le misure a tutela del dipendente.