L’inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo è rilevabile d’ufficio solo se dagli atti emerge con certezza la tardività
Con la sentenza n. 24858, depositata il 24 novembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice può rilevare d’ufficio l’inammissibilità di una opposizione a decreto ingiuntivo solo se emergono date certe sulla notifica dell’atto e dell’impugnazione. La sentenza è l’esito del ricorso contro un doppio rigetto di una opposizione a decreto ingiuntivo. Inizialmente il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile, in rapporto al termine decadenziale di quaranta giorni di cui all’art. 461 c.p.c., l’opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo, con cui s’intimava di pagare una somma di danaro in favore di un istituto di credito. La somma veniva richiesta in forza di fideiussione concessa dall’opponente a garanzia dell’espropriazione debitoria della società I srl, (anch’essa destinataria del medesimo provvedimento). Anche la Corte di appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, respingeva il gravame dell’opponente, spiegando che il decreto opposto era stato notificato all’opponente a mezzo del servizio postale e che il Tribunale aveva ritenuto l’inammissibilità dell’opposizione dello stesso svolta, in quanto l’opponente non aveva prodotto la busta contenente il decreto, dalla quale sarebbe stato altrimenti possibile evincere la data di consegna del plico. Accogliendo il ricorso per cassazione proposto dall’opponente, la Corte di legittimità ha spiegato che “il giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo può rilevare d’ufficio l’inammissibilità dell’opposizione (per inosservanza del termine prescritto dall’articolo 641 Cpc), soltanto se dagli atti emerga con certezza la tardività dell’opposizione in riferimento sia al dies a quo, (ossia alla data di notificazione del decreto), che al dies ad quem, (ossia alla data della relativa opposizione), ma, qualora sia noto soltanto il dies ad quem, egli non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati in tale senso significativi e segnatamente addebitando all’opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l’ufficio postale ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario”.