Non è utile ai fini del calcolo del Tfr il congedo straordinario, ex articolo 42, comma 5 del Dlgs. n. 151/2001, che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto a fruire per l’assistenza del figlio disabile.
Durante il periodo di congedo, che è coperto da contribuzione figurativa, il richiedente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all’ultima retribuzione, a conservare il posto di lavoro ma senza diritto alla retribuzione e senza la possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo, inoltre, non è computato nell’anzianità di servizio, né è utile ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva richiesta per l’accesso al trattamento pensionistico. Dunque, fatte salve eventuali diverse previsioni fissate dai CCNL o derivanti da pattuizioni individuali, il lavoratore durante il periodo di congedo straordinario non percepisce retribuzione utile ai fini del Tfr.
A precisarlo l’Inps, con il messaggio n. 13013 del 17 giugno 2011.