L’indicazione della PEC dispensa l’avvocato dalla domiciliazione in cancelleria
L’ordinanza 13 ottobre 2012 (Tribunale di Reggio Emilia) affronta diverse tematiche tutte complesse ed oggetto di vivace dibattito in dottrina ed in giurisprudenza. Esse sono, in particolare: la notifica con PEC al difensore non domiciliato presso il circondario; la sospensione del termine per iniziare il giudizio di merito a seguito della concessione di un provvedimento cautelare anticipatorio, nel caso di mediazione obbligatoria; l’eseguibilità e l’inefficacia del sequestro concesso senza la nomina del custode.
Innanzitutto il tribunale di Reggio Emilia (giud. Morlini) nel provvedimento in esame osserva che per quanto a seguito della modifica dell’art. 125 c.p.c. apportata dall’art. 25 della L. n. 183/2011, per il difensore che abbia indicato la propria PEC non opera la domiciliazione ex lege in cancelleria ex art. 82, R.D. n. 37/1934 relativa ai difensori non domiciliati presso il Circondario del Tribunale, nel caso di specie la parte convenuta si è ritualmente costituita svolgendo le proprie difese, con la conseguenza che ogni nullità della notifica è sanata ex art. 156, comma 3, c.p.c., avendo l’atto notificatorio pienamente raggiunto il suo scopo.
Inoltre l’ordinanza affronta la delicata questione rappresentata dalla possibile conciliazione della previsione di cui all’art. 669 novies c.p.c. che prevede, nel caso di procedimento cautelare anticipatorio, l’inefficacia del provvedimento laddove non sia iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni, con quella di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 28/2010 che prevede il tentativo obbligatorio di mediazione prima dell’inizio del giudizio di merito.
Di fronte ad un’effettiva carenza legislativa, che lascia il campo a delle inevitabili soluzioni interpretative, il giudice ritiene che nel caso di specie il termine per instaurare il giudizio di merito rimanga sospeso da quando s’inizia a quando si conclude la mediazione. Tale soluzione è giustificata oltre che da un generale principio di ragionevolezza, anche dalla configurazione di un ulteriore principio generale enucleabile in via analogica dalle prescrizioni particolari dettate dall’art. 5, comma 6, D.Lgs. 28/2010, che prevede appunto, sia pure per il diritto sostanziale, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza durante la pendenza del procedimento di mediazione (ndr. nel frattempo la normativa sulla mediazione obbligatoria è stata dichiarata incostituzionale).
Ultima questione risolta dalla ordinanza in commento riguarda la possibile inefficacia del sequestro ex art. 675 c.p.c., per la sua mancata esecuzione nel termine di trenta giorni. Ebbene il giudice de quo non ritiene di poter parlare di inefficacia del sequestro nel caso specifico, poiché per quanto il cuore del sequestro giudiziario risiede certamente nell’affidare il bene ad un custode che lo gestisca in attesa del merito (cosa non avvenuta) bisogna riconoscere che il rinvio dell’art. 677 c.p.c. agli artt. 605 e ss. c.p.c. comprova che vanno comunque applicate le norme sul pignoramento, per cui la procedura poteva, in ogni caso, essere avviata con l’identificazione del bene e la richiesta di rilascio da parte dell’Ufficiale Giudiziario, prima della nomina del custode. D’altro canto, come giustamente osservato dal giudice de quo, nel termine previsto dalla legge per l’esecuzione, la parte avrebbe quantomeno dovuto attivarsi per richiedere l’integrazione del provvedimento monocratico, laddove ritenuto non sufficiente per l’esecuzione del sequestro.