L’inquilino cade sulle scale buie, il proprietario risarcisce
L’ente case popolari non evita la responsabilità da custodia per l’omessa segnalazione del disservizio
L’esistenza di un contratto di locazione non solleva il proprietario-locatore da ogni responsabilità di vigilanza, anche nel caso in cui l’infortunio al conduttore sia avvenuto nelle parti comuni dell’edificio. Come nel caso dell’assegnatario della casa popolare che cade per le scale buie perché al piano terra manca l’interruttore della luce: l’ente proprietario della palazzina non evita la responsabilità da custodia sul mero rilievo che l’inquilino non ha segnalato il disservizio. Lo precisa una sentenza pubblicata il 27 luglio 2011 dalla terza sezione civile della Cassazione.
Omessa verifica
Sarà il giudice del rinvio a mettere la parola “fine” alla vicenda, dopo che il ricorso proposto dall’assegnatario dell’alloggio è accolto contro le conclusioni del pm. Di certo c’è che già in passato è stata affermata, ad esempio, la responsabilità del condominio – per omissione dell’amministratore o inerzia dell’assemblea – di fronte all’incidente occorso all’inquilino per il malfunzionamento del cancello automatico. Il caso di specie, in fin dei conti, non è diverso: sbaglia il giudice del merito a escludere la configurabilità dell’obbligo di custodia del fabbricato in capo all’ente proprietario, sul rilievo che l’assegnatario dell’alloggio non ha segnalato la necessità di riparazione della cosa locata: qui, infatti, la questione non è ripristinare la funzionalità di un impianto, perché nella palazzina l’interruttore della luce per le scale è sempre stato soltanto al primo piano e non al piano terra, vicino al portone, dove pure sarebbe stato necessario. Insomma: la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare la sussistenza della responsabilità ex articolo 2051 Cc, salvo il limite del caso fortuito e anche l’eventuale applicabilità dell’articolo 1227 Cc. La custodia, fra l’altro, può far capo a più soggetti, ciascuno con poteri di gestione d’intervento.