L’inquilino porta via il mobilio? Ha, comunque, diritto alla caparra
L’obbligo di restituzione della caparra vi è anche se i mobili sono stati asportati.
Tale questione di puro e “semplice diritto” è stata affrontata dal Tribunale di Grossetto nella sentenza 30 marzo 2011, n. 390, circa il fatto se l’attribuzione della caparra fosse lecita e possibile solamente esperendo la dovuta azione entro il termine perentorio di sei mesi dal rilascio dell’immobile.
La questione può essere così riassunta: un soggetto locava un immobile con il tramite dell’agenza.
Le utenze erano state disattivate dal precedente inquilino (il quale, altresì, aveva lasciato alcuni mobili all’interno).
Per gravi e personali motivi il conduttore (che in precedenza aveva ripristinato a proprie spese tutte le utenze) decideva di interrompere la locazione in modo anticipato, avvertendo il proprietario prima a voce e poi per iscritto.
Concordavano le parti (in modo verbale) che il locatario avrebbe provveduto a trovare un “sostituto”, e così fu.
In seguito a ciò provvedeva alla richiesta della caparra in quanto era stato stipulato un nuovo contratto con il soggetto “che era subentrato”.
Secondo la “ricostruzione” effettuata dal giudice, il locatore ha effettuato le decurtazioni per il mancato pagamento in modo arbitrario ed ha richiesto l’attribuzione del preteso valore del mobilio, delle spese per la manutenzione della caldaia e per la sostituzione delle serrature solamente in sede di riassunzione: pertanto tali richieste erano tardive, illegittime oltre che inammissibili.
Pertanto ricorreva l’obbligo della restituzione della caparra (sul punto cfr. anche Cass. civ. n. 4725/1989 e Cass. civ. n. 14655/2002).
Il sopra citato onere, quindi, sussiste anche nella ipotesi in cui l’inquilino abbia portato via dal bene locato il mobilio; ed è proprio questa la “novità” della sentenza.
Altra questione affrontata concerne il calcolo degli interessi; nella sentenza che qui si commenta il giudice ha precisato che lo stesso si debba calcolare sull’intero ammontare della cauzione anziché sulla residua somma de qua.
Il locatario, infatti, ha lamentato un danno patrimoniale dalla mancata disposizione della cifra di cui sopra che lo ha costretto all’azione in giudizio.