L’ipoteca iscritta dal fisco resiste alla revocatoria in caso di fallimento
L’ipoteca esattoriale non ha natura giudiziale e quindi resiste alla revocabilità nel fallimento: è di genere a sé stante e non assimilabile rispetto a quelle previste dal Codice civile. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza n. 3398, depositata ieri, che non ha precedenti.
L’articolo 67, comma 1 della legge fallimentare elenca le attività compiute dal debitore soggette a revocatoria del curatore, salvo che la controparte provi di non conoscere lo stato d’insolvenza. Tra tali attività sono comprese le ipoteche volontarie costituite nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti e quelle giudiziali o volontarie costituite entro i sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
La Cassazione osserva che il Codice civile contempla tre tipi di ipoteca: volontaria (spontaneamente concessa dal debitore), legale (articolo 2817) e giudiziale (articolo 2818). Secondo l’articolo 2817, hanno ipoteca legale: l’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione; i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sugli immobili assegnati ai condividenti obbligati; lo Stato sui beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile. Invece, ai sensi dell’articolo 2818, ogni sentenza di condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione o al risarcimento danni da liquidarsi dopo è titolo per iscrivere ipoteca. Si tratta dunque di stabilire quale sia la natura dell’ipoteca fiscale.
Secondo la Cassazione, essa non è un’ipoteca legale, perché questa ha la caratteristica di essere un’ipoteca che viene iscritta “in automatico” su determinati beni immobili oggetto di negoziazione a rafforzamento degli obblighi derivanti dal contratto da cui essa origina. L’ipoteca esattoriale invece richiede un’attivazione del creditore e non ha come presupposto un atto negoziale. Né l’ipoteca del fisco è una ipoteca giudiziale: questa, pur dovendosi iscrivere su istanza di parte, ha il proprio presupposto in un provvedimento giurisdizionale mentre l’ipoteca fiscale trova titolo in un provvedimento amministrativo.
Si tratta dunque di un quartum genus di ipoteca, poiché, secondo la Cassazione, non vi è alcuna necessità di incasellarla in una delle tre tipologie di ipoteca previste dal Codice civile. Dato dunque che si tratta di una fattispecie autonoma e dato che l’articolo 67 della legge fallimentare prevede la revocabilità solo delle ipoteche volontarie e giudiziali, l’ipoteca del fisco non si presta ad essere oggetto di revocatoria e ciò anche perché si tratta di una cautela che la legge ha voluto assicurare all’amministrazione finanziaria in ragione della finalità pubblicistica che è insita nell’attività di riscossione delle entrate erariali.