L’ipotesi di contratti in frode alla legge in tema di lavoro interinale
In materia di rapporto di lavoro “interinale”, disciplinato dalla legge
196/1997, la mancata previsione, nell’ambito della predetta legge, di
un divieto di reiterazione dei contratti di fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo conclusi con lo stesso lavoratore avviato presso la
medesima impresa utilizzatrice non esclude che, in tali casi, possano
configurarsi ipotesi di contratti in frode alla legge (art. 1344 cc),
allorché la reiterazione costituisca il mezzo, anche attraverso intese,
esplicite o implicite, tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice
concernenti la medesima persona del prestatore, per eludere la regola
della temporaneità dell’occasione di lavoro che connota tale disciplina.
Il
rapporto di lavoro “interinale” ha luogo attraverso due distinti
contratti, quello di fornitura di lavoro temporaneo ad un’impresa
utilizzatrice e quello di prestazione di tale lavoro, con la
scissione fra la gestione normativa e quella tecnico – produttiva del
lavoratore; in tale ambito, peraltro, il contratto di lavoro temporaneo
costituisce per il lavoratore la fonte esclusiva della disciplina
normativa del suo rapporto di lavoro (cosiddetto contratto – base) ed
al suo contenuto va fatto riferimento per accertare l’assoggettamento
dell’impresa utilizzatrice alla sanzione – prevista dall’art. 10, terzo
comma, della citata legge – della trasformazione del rapporto di lavoro
in rapporto a tempo indeterminato, in caso di superamento del termine
convenuto; ne consegue che, nell’ipotesi di contrasto fra il termine
finale contenuto nel contratto di prestazione di lavoro e quello
contenuto nel contratto di fornitura, ha rilievo, ai fini predetti,
unicamente il termine di cui al primo contratto, il cui contenuto è
rilevante anche nei confronti dell’impresa utilizzatrice perché ad essa
si estende per effetto di una fattispecie caratterizzata da due
autonomi negozi – ontologicamente fra loro collegati – che danno luogo
ad un rapporto – indivisibile – trilaterale, mentre sul lavoratore,
attesa la sua posizione nel rapporto di fornitura, non incombe alcun
obbligo di conoscenza del contenuto dello stesso: Cassazione 3020/2003.
In riferimento al contratto di lavoro temporaneo, per Cassazione
16017/2006, l’accordo che preveda la continuazione della prestazione
lavorativa oltre il termine – che ne impedisce la trasformazione in
rapporto a tempo indeterminato, prevista dall’art. 10, terzo comma
della legge 196/1997 – deve essere concluso per iscritto, a norma
dell’art. 3, quarto comma, della medesima legge, nel senso che sia la
proposta di proroga che l’atto di accettazione devono essere redatti
per iscritto.