Liquidazione coatta amministrativa: sono privilegiati i crediti professionali dell’avvocato su prestazioni rese più di due anni prima
Nell’ambito dell’iscrizione dei crediti professionali dell’avvocato al passivo della società in liquidazione coatta amministrativa, la Corte di Cassazione (sentenza n. 22516, depositata il 28 ottobre 2011) ha stabilito che trova applicazione il principio secondo il quale devono considerarsi crediti privilegiati i diritti su prestazioni rese più di due anni prima della liquidazione coatta. Secondo quanto si apprende dalla sentenza di legittimità, un avvocato proponeva opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di una società per azioni, chiedendo l’ammissione al passivo, in via privilegiala ai sensi dell’art. 2751 – bis n. 2 cod. civ., del maggior credito relativo al compenso per l’attività professionale prestata in centodieci cause civili. Se in primo grado il Tribunale dichiarava il ricorso nullo, la Corte di Appello di ammetteva al passivo l’appellante per un totale di oltre 150 mila euro. Avverso la sentenza, il commissario liquidatore proponeva ricorso per cassazione, lamentando tra le altre cose, la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2751-bis cod. civ., sostenendo che erroneamente la Corte d’Appello ha ammesso al passivo in via privilegiata non solo l’intero credito per onorari, ma anche quello per diritti, senza distinguere a seconda che le relative prestazioni fossero state rese o meno nel biennio anteriore all’apertura della liquidazione. La Corte di Cassazione, investita della questione e superando le limitazioni di ordine temporale all’applicazione dell’art. 2751-bis, c.c., ha spiegato che deve trovare applicazione l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nell’applicazione del privilegio di cui all’articolo 2751 bis n. 2 Cc è necessario escludere qualsiasi limitazione di ordine temporale mentre occorre valutare le prestazioni dell’avvocato nel loro complesso, ancorché riferibili ad attività professionali poste in essere oltre il biennio anteriore all’apertura della procedura concorsuale.