Liquidazioni trimestrali IVA: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
I limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.
E’ quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 13 febbraio 2012, n. 15.
In particolare, il provvedimento ribadisce che:
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possono eseguire le liquidazioni trimestrali IVA i contribuenti che
nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non
superiore a 400mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni
di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero a 700mila euro
per le imprese aventi per oggetto altre attività; -
nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed altre attività, senza distinta annotazione dei
corrispettivi, il limite di riferimento di cui al comma 2, articolo 7,
DPR n. 542/1999 è elevato a 700mila euro relativamente a tutte le
attività esercitate -
i contribuenti che non superano le nuove soglie ed optano per la
periodicità trimestrale, qualora evidenzino un saldo finale a debito,
devono effettuare il versamento del conguaglio: 1. entro il 16 marzo
dell’anno successivo, maggiorando l’importo dovuto della percentuale
dell’1%; 2. entro il termine di pagamento delle somme dovute in base
alla dichiarazione annuale unificata, se presentano tale tipo di
dichiarazione (in tal caso, però, oltre alla percentuale dell’1% deve
essere corrisposta l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o
frazione di mese se il versamento del saldo viene eseguito dopo il 16
marzo).