L’Irap allarga il bonus ricapitalizzazioni
Il bonus ricapitalizzazioni si estende all’Irap, apre al capitale
iniziale delle nuove società e abbraccia anche i versamenti a titolo di
soprapprezzo. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 53/E
di oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate detta le regole per
beneficiare del bonus introdotto dalla manovra d’estate (Dl 78/2009) al
fine di incentivare l’immissione di nuove risorse nel patrimonio delle
società.
La norma, che si colloca nel quadro degli interventi a
favore delle imprese, consente alle società di escludere
dall’imposizione fiscale il 3% degli aumenti di capitale di importo
fino a 500mila euro, perfezionati da parte di persone fisiche, dal 5
agosto 2009 al 5 febbraio 2010. Un beneficio che è riconosciuto per il
periodo d’imposta in cui l’aumento di capitale è perfezionato e per i
quattro successivi. Per quanto riguarda, invece, il capitale
agevolabile, si deve tener conto dell’ammontare delle risorse
effettivamente immesse nella società entro il 5 febbraio 2010.
Strada aperta all’Irap – Poiché lo scopo della norma è
incentivare l’immissione di nuove risorse nelle società, da destinare
all’attività di impresa, l’esclusione del rendimento presunto si
applica non solo alle imposte sui redditi, ma anche all’Irap. Nel primo
caso, per accedere al bonus occorrerà apportare una variazione in
diminuzione della base imponibile del reddito di impresa del periodo di
imposta di perfezionamento dell’aumento di capitale e nei quattro
successivi. Se la variazione in diminuzione genera una perdita o ne
incrementa una già conseguita, la perdita rileverà nella determinazione
del reddito secondo le regole del Tuir. Per quanto riguarda l’Irap, per
usufruire dell’incentivo bisognerà invece apportare una variazione in
diminuzione del valore della produzione netta relativa al periodo di
imposta di perfezionamento dell’aumento di capitale e dei quattro
successivi.
Agevolati anche capitale iniziale e ricapitalizzazioni destinate a sovrapprezzo
– Non solo gli aumenti di capitale di società già costituite e, più in
generale, gli aumenti di capitale proprio di società derivanti da
conferimenti e apporti di nuove risorse: come espressamente chiarito
dalla circolare, l’agevolazione spetta anche relativamente alle
costituzioni di capitale sociale di nuove società. Non sfuggono al
beneficio, inoltre, i versamenti a titolo di soprapprezzo effettuati da
persone fisiche al momento della sottoscrizione di azioni o quote.
Spartiacque al 5 febbraio 2010 – Focus sull’ammontare delle
risorse effettivamente immesse nella società entro la data del 5
febbraio 2010 per determinare l’importo degli aumenti di capitale
agevolabili. Il documento di prassi chiarisce infatti che i
conferimenti in denaro e i versamenti in denaro a fondo perduto
rilevano nei limiti degli importi che risultano versati entro il 5
febbraio dell’anno prossimo.
Ulteriori chiarimenti riguardano la
cumulabilità del beneficio, in linea di principio, con altre misure di
carattere generale e il coordinamento della norma agevolativa con la
disciplina delle “società di comodo”.
Il testo della circolare è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it. Inoltre, su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo di approfondimento.