L’irregolarità contributiva non può essere sanata dopo l’aggiudicazione della gara
L’irregolarità contributiva del partecipante ad un bando di gara al momento della presentazione delle offerte, ne comporta l’esclusione per inadempienza, non potendo valere la regolarizzazione postuma.
E’ quanto stabilito dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (sezione quarta), con la sentenza 12 aprile 2011, n. 2283. Secondo i giudici di Palazzo Spada, essendo il requisito della regolarità contributiva condizione essenziale ai fini della partecipazione alla gara, la mancanza dello stesso alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, comporterà l’esclusione del concorrente non adempiente.
In particolare, nel caso in esame, l’atto di aggiudicazione definitiva delle società appellanti, era stato dichiarato illegittimo dal giudice di primo grado, a causa della illegittima ammissione alla gara delle vincitrici, che, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, erano prive del requisito generale della regolarità contributiva, invece dichiarato sussistente.
Inoltre, il giudice di prime cure, sulla scorta della documentazione attinente alla mancanza del requisito della regolarità contributiva, aveva dichiarato inefficace il contratto, in quanto le due società avevano fatto richiesta di regolarizzazione solo dopo l’aggiudicazione, e ciò a palese dimostrazione della mancanza del necessario requisito al momento della presentazione della domanda. Tra l’altro, il Consiglio di Stato si era in precedenza espresso sulla necessaria sussistenza della regolarità contributiva e previdenziale al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, per cui, un’eventuale regolarizzazione successiva, seppur risolvendo l’ipotetico contenzioso tra l’impresa e l’ente previdenziale non determina l’eliminazione della causa di esclusione (Consiglio Stato, sez. V, 23 ottobre 2007, n. 5575).
A ciò si deve aggiungere il principio generale affermato nella giurisprudenza della Corte di giustizia Ce con la pronuncia del 9 febbraio 1996, in cause riunite C-226/04 e C-228/04, secondo cui: “la sussistenza del requisito della regolarità fiscale e contributiva (che, pure, può essere regolarizzato in base a disposizioni nazionali di concordato, condono o sanatoria) deve comunque essere riguardata con riferimento insuperabile al momento ultimo per la presentazione delle offerte, a nulla rilevando una regolarizzazione successiva la quale, pertanto, non potrà in alcun modo incidere sul dato dell’irregolarità ai fini della singola gara (Consiglio Stato sez. VI, 5 luglio 2010, n. 4243).”
In conclusione, la carenza del requisito della regolarità contributiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non verrà sanato dall’eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, in quanto il successivo, quindi tardivo, adempimento non sarà rilevante nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice che è tenuta a verificare la sussistenza del requisito della regolarità contributiva ai fini dell’ammissione alla gara, al momento della presentazione della domanda di partecipazione (Consiglio Stato, sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 104).