L’istanza di condono mette in sicurezza
Dalla pronuncia della Corte discendono varie conseguenze che interesseranno nell’immediato futuro i contribuenti e l’amministrazione.
Innanzitutto, la sentenza evidenzia che per escludere l’applicazione della proroga biennale, per la decadenza dell’azione di accertamento prevista per coloro che non si sono avvalsi del condono del 2002, è sufficiente la presentazione della richiesta di condono, indipendentemente dal suo accoglimento o diniego. Ne dovrebbe conseguire la nullità degli accertamenti in tutti i casi in cui gli uffici, disconosciuto il condono, hanno rettificato la dichiarazione del contribuente oltre i termini ordinari usufruendo della proroga biennale.
C’è poi un problema sulla tenuta della contabilità che deve protrarsi fino al termine di decadenza “raddoppiato” in presenza di reati tributari. La Consulta ritiene che nel caso di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia, il contribuente deve conservare il tutto per oltre otto anni. Si dà per scontato, in sostanza, che il contribuente abbia piena consapevolezza della commissione del reato e quindi del conseguente obbligo di tenuta dei documenti per un periodo più lungo. Premesso che verrebbe guardato con sospetto dai verificatori il contribuente che conservasse oltre gli ordinari termini di decadenza la contabilità, perché ritenuto consapevole di aver commesso un reato tributario, c’è da segnalare che, in concreto, sono molti gli episodi, in cui nonostante la piena coscienza di non aver commesso alcuna violazione, né tributaria, né penale, a posteriori i verificatori ritengono sussistente una condotta penalmente illecita. Basti pensare a tutti gli accertamenti in materia di antieconomicità, antielusione, prezzi di trasferimento, abuso del diritto, o altri in cui, a seguito di una differente ricostruzione dell’operazione da parte degli uffici vengono superate le soglia di rilevanza penale. La Consulta, poi, evidenzia che la segnalazione di reato, a garanzia del contribuente, e nel rispetto del Codice, deve essere eseguita dai verificatori senza ritardo alla Procura, pena la commissione di un illecito penale da parte degli stessi verificatori. C’è da ipotizzare che in futuro tutti gli operatori, già in sede di verifica e quindi di Pvc effettueranno le comunicazioni di rito al Pm, senza attendere l’accertamento. La sentenza ritiene, poi, sussistente il controllo di legittimità da parte dei giudici tributari per verificare se l’amministrazione abbia agito con imparzialità ovvero in modo strumentale per raddoppiare i termini di accertamento. Per questo sarà necessario che il contribuente nel ricorso eccepisca tale circostanza tenendo presente che l’oggetto della valutazione del giudice è circoscritto al riscontro dei presupposti dell’obbligo di denuncia e non l’accertamento del reato.