Lite temeraria: natura sanzionatoria e quantificazione del danno
In tema di lite temeraria, il comportamento della parte che vuole colpire, al fine di un danneggiamento o di rendere difficoltoso e dispendioso il corso del processo, costituisce un grave abuso del processo.
Questo inteso quale esercizio improprio, sia sul piano modale che funzionale, del potere discrezionale della parte di scegliere le strategie più convenienti di difesa.
Così il Tribunale di Varese, nella sezione prima civile, con il decreto 23 febbraio 2012 sull’articolo 96 del codice di procedura civile.
Per la quantificazione del danno arrecato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 96 c.p.c., al comma terzo, si fa riferimento ad una somma precisa, rappresentante il costo medio gravante sulle parti per un anno di processo.
Ciò in base ai parametri comunitari.
Come si legge nel decreto in commento con l’introduzione dell’articolo 96 c.p.c., al comma terzo, si è voluto prevedere uno strumento sanzionatorio, con lo scopo di colpire condotte che si pongono come pregiudizievoli dell’interesse individuale ad un corretto comportamento processuale della controparte, nonché dell’interesse collettivo affinché si abbia una efficiente giustizia (sul punto cfr. anche Cass. 17902/2010).
Nel caso oggetto di commento il Tribunale si è anche pronunciato in merito alle spese in seguito alla abrogazione delle tariffe forensi, precisando in tal senso che “alla soccombenza di ………. deve conseguire la condanna del resistente a rifondere alla ricorrente le spese processuali del presente giudizio, le quali vengono liquidate, a seguito dell’abrogazione delle tariffe forensi ex art. 9 d.l. 1/2012, in modo adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione (ex art. 2233 c.c.), prendendo a riferimento le previgenti Tariffe, in quanto indici attendibili consolidati nel tempo”.