Lite temeraria: sì alla sanzione pecuniaria per scoraggiare l’abuso del processo
(articolo 45, comma 12) ha aggiunto il terzo comma, introducendo una
vera e propria pena pecuniaria, indipendente dalla domanda di parte e
dalla prova del danno casualmente derivato dalla condotta processuale
dell’avversario.
La norma così modificata ha natura sanzionatoria (e non meramente
risarcitoria) poiché con la citata modifica è stata introdotta nel
nostro ordinamento una forma di danno punitivo.
Tale tipologia di danno ha quale precipuo scopo quello di
scoraggiare l’abuso del processo (e anche degli strumenti forniti alle
parti dalla legge).
Così il Tribunale di Lamezia Terme, nella persona del giudice. Dr.ssa
Giusi Ianni, con la sentenza dell’11 giugno 2012 ha evidenziato il fatto
che tale norma vuole colpire quelle condotte contrarie al principio di
lealtà processuale e quelle suscettibili di ledere il principio di
rilevanza costituzionale della ragionevole durata del processo.
Nella sentenza in commento, nell’ambito di cui all’articolo 96 c.p.c., si precisa che la sanzione prevista dall’ultimo comma di tale norma non si applica alla curatela del fallimento.
L’iniziativa giudiziaria deve essere proceduta dalla autorizzazione del giudice delegato ex articolo 25, n. 6, legge fallimentare.
È un controllo che la stessa normativa prevede a garanzia e tutela
degli interessi dei creditori (e anche della massa fallimentare), allo
scopo di evitare iniziative pregiudizievoli per le casse del fallimento.
Nella decisione in oggetto si legge testualmente che …………”Non
ignora, invero, questo giudice, l’orientamento di recente affermato
dalla Suprema Corte (Cass. 23 agosto 2011, n. 17485), secondo cui
all’accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite
temeraria non osta l’omessa deduzione e dimostrazione del danno subito
dalla parte vittoriosa, essendo quest’ultimo costituito non dalla
lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri e dai disagi
che questa abbia dovuto affrontare per effetto della iniziativa (o, nel
caso di specie, dell’ingiustificata inerzia) dell’avversario, quale
posta risarcitoria suscettibile di essere liquidata sulla base della
comune esperienza“.