Liti in condominio e risarcimento danni? Basta cause, è in vigore la legge per la la conciliazione. Avvocati obbligati ad avvisare i clienti
Liti in condominio, cause per l’eredità, risarcimento danni da
incidenti stradali, controversie con le assicurazioni: basta giudici,
ora si cambia. Dal 20 marzo, invece che andare dal giudice si
potrà ricorre ad un arbitro e tentare la via della conciliazione.
Quattro mesi il termine massimo per concludere la procedura, e un
credito d’imposta per le spese di mediazione, dato che questa procedura
è a pagamento e prevede che gli interessati paghino un contributo al
mediatore, contributo che può variare a seconda del valore della lite.
Per i prossimi 12 mesi la conciliazione è solo un’opportunità, tra un
anno, invece, sarà un obbligo. Chi non avrà tentato questa via,
infatti, non potrà ricorrere al giudice perchè la causa sarà
improcedibile.
Una soluzione veloce per tutti i settori ad alto rischio di conflittualità – La
conciliazione al posto del ricorso al giudice, peraltro, non è una
novità: nel campo delle telecomunicazioni, ad esempio, è un obbligo da
tempo. Non si può, infatti, ricorrere al giudice per contestare
bollette o spese non dovute prima di aver obbligatoriamente tentato la
via della conciliazione davanti al Co.re.com. Solo in mancanza di
accordo si aprono le porte del tribunale. E così avverrà da ora in poi
anche per le liti in campo condominiale e in diversi altri settori al
elevato rischio di conflittualità quali diritti reali (usufrutto, ad
esempio) divisioni e successioni ereditarie, patti di famiglia,
locazione e comodato (sfratti esclusi), risarcimento danni da incidenti
stradali, da responsabilità medica, da diffamazione, e ancora contratti
assicurativi, bancari e finanziari.
Avvocati obbligati a proporre la via della mediazione –
La prima importante novità è l’obbligo per gli avvocati di avvisare i
clienti della possibilità di accedere alla nuova procedura piuttosto
che andare in tribunale. Le norme sono quanto mai dettagliate n questo
caso, e se l’avvocato le ignora c’è l’annullamento del mandato.
L’articolo 4 del Decreto legislativo stabilisce infatti che all’atto
del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare
l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di
mediazione. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per
scritto, e in caso di violazione degli obblighi di informazione, il
contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile.
Le regole e la durata del procedimento –
Il mediatore al quale affidarsi per trovare una soluzione alla lite
potrà essere scelto liberamente nell’Albo degli organismi di
conciliazione del Ministero della Giustizia. La mediazione può anche
svolgersi esclusivamente per via telematica, come accade oggi per le
controversie nel campo delle telecomunicazioni. All’atto della
presentazione della domanda di mediazione, il responsabile
dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le
parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. Il
procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di
mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura
dell’organismo. Il ruolo del mediatore è quello di favorire un accordo
amichevole di definizione della controversia, e tutta la procedura deve
concludersi nel termine massimo di 120 giorni. Tutti gli atti e le
dichiarazioni sono coperte dal segreto professionale e non possono
essere utilizzate in eventuali procedimenti successivi davanti al
giudice.
Se l’accordo non si trova – Se si
raggiunge un accordo direttamente tra le parti, o su una proposta di
conciliazione messa a punto dal mediatore, la procedura si conclude e
il verbale di accordo può esser omologato dal tribunale. Il verbale
omologato costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata,
per l’esecuzione in forma specifica e per l’eventuale l’iscrizione di
ipoteca giudiziale. Se invece l’accordo non si trova è ovviamente
possibile ricorrere al tribunale.
Per favorire la mediazione al posto del ricorso al tribunale è previsto
anche un incentivo fiscale. Per chi trova un accordo è infatti
riconosciuto un credito d’imposta rapportato alle spese pagate fino ad
un massimo di 500 euro, ridotto della metà in caso di insuccesso della
mediazione. Inoltre non sono dovute spese di registrazione del verbale
fino ad un importo della lite pari a 50.000 euro. E a proposito di
spese val la pena di ricordare che dall’i8nizio dell’anno di fatto non
c’è più possibilità di rivolgersi al giudice, compreso quelo di pace,
senza pagare le spese di giustizia (in questo articolo tutti i dettagli), spese che restano completamente a carico, diversamente da quanto accade, appunto, con la conciliazione.
La lista degli organismi di concilizazione sul sito del Ministero