Litisconsorzio necessario, contumacia di uno dei convenuti Tribunale Varese, sez. I civile, sentenza 19.01.2010
Tribunale di Varese
Sezione I Civile
Sentenza 19 gennaio 2010
(est. Giud. Stefano Sala)
…omissis…
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con
atto di citazione ritualmente notificato, FD conveniva in giudizio la
società IP S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento del danno
patito in conseguenza dell’infortunio verificatosi il 19.04.2001,
quantificando il pregiudizio nella somma di Euro 32.263,27 ovvero nella
misura risultante ad istruttoria esperita.
L’attrice
rappresentava che nel predetto giorno, mentre transitava alla guida
della vettura Fiat Punto, tg. …, in località …, all’altezza di via …,
veniva “urtata” dall’autovettura Ford Escort, tg. …R, condotta dal sig.
C. Assumeva, inoltre, l’attrice che l’evento traumatico le aveva
provocato una ferita lacero contusa al naso con frattura delle ossa
nasali, patologia successivamente sottoposta a trattamento di chirurgia
estetica, e specificava che, in conseguenza dell’accaduto, era caduta
in un profondo stato depressivo con sindrome di isolamento, condizioni
che tutte avevano favorito l’insorgere di una grave crisi coniugale,
poiché l’attrice stessa, percependo il proprio viso come gravemente
deturpato dai postumi dell’incidente, non riusciva più ad intrattenersi
intimamente con il marito.
A sua volta, disponeva il Giudice, ex
art. 23 l. 990/1969, che il contraddittorio dovesse essere ritualmente
integrato nei confronti del responsabile del danno, C, che, tuttavia,
pur regolarmente citato, non si costituiva, determinando i presupposti
per la pronuncia di contumacia.
Si costituiva, invece, IP, che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
Interveniva,
infine, volontariamente l’Ufficio centrale italiano, che si limitava a
domandare una corretta liquidazione del danno.
Precisate le
conclusioni ed esaurita la discussione orale della causa, il Giudice
istruttore, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., dava contestuale
lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
*** * ***
In
via preliminare, deve procedersi alla dichiarazione del difetto della
legittimazione passiva con riferimento alla posizione assunta
nell’odierno procedimento dalla convenuta IP S.p.A..
La
società, infatti, non è proprietaria del veicolo coinvolto
nell’incidente né tanto meno risulta aver assicurato il mezzo predetto;
peraltro l’impresa non esercita nemmeno l’attività di compagnia
assicuratrice ed è stata coinvolta dall’UCI nella vicenda al solo fine
di gestire il sinistro durante la fase stragiudiziale, compiendo gli
accertamenti all’uopo necessari e valutando l’indennizzabilità del
pregiudizio lamentato dalla vittima.
Non vi è titolo, dunque,
per riconoscere in capo alla convenuta la qualificazione di legittimato
passivo, in quanto, com’è comunemente risaputo, il vecchio art. 6.
della L. 990/1969 (testo vigente all’epoca della domanda ed oggi
integralmente trasfuso nella lettera dell’art. 126 Cod. ass.) individua
nell’UCI il soggetto deputato a rispondere in giudizio del danno
cagionato dai veicoli temporaneamente circolanti in Italia e
immatricolati in altro Paese.
*** * ***
Per
quanto concerne la ricostruzione del sinistro, giova preliminarmente
osservare come l’UCI non abbia proposto una diversa dinamica del
sinistro rispetto a quella suggerita dall’attrice né tanto meno abbia
rappresentato l’esistenza di motivi per imputare in tutto o in parte la
responsabilità del fatto occorso a persona diversa da quella del terzo
chiamato.
Ritiene questo Giudice che sia condivisibile
quell’orientamento del Supremo Consesso, che già prima dell’ultima
riforma (l. 69/2009), ravvisava nel nostro ordinamento l’esistenza di
un onere di tempestiva contestazione, sostenendo che un tale principio
potesse chiaramente evincersi dal carattere dispositivo del processo,
dal sistema delle preclusioni, dai principi di lealtà e probità posti a
carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia
che informa il procedimento in virtù di quanto previsto dall’art. 111
Cost.
Alla stregua di un tale criterio, pertanto, deve
concludersi che ogni volta sia posto a carico di una delle parti un
onere di allegazione e di prova, l’altra ha l’onere di contestare
tempestivamente il fatto allegato, dovendosi altrimenti ritenere la
circostanza pacifica e definitivamente acquisita al processo (cfr.:
Cass. 23638/2007; Cass. 5191/2008).
Sennonché, nel caso in
esame, il responsabile del danno non si è costituito e a tale
circostanza consegue l’inapplicabilità del principio di non
contestazione con riferimento alla sua posizione, atteso che la
contumacia, per costante giurisprudenza, non equivale ad una
manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte.
Se,
dunque, è certamente corretto asserire che con riferimento alla
posizione dell’UCI, i fatti costitutivi della domanda, in merito ai
quali l’attore soltanto ha l’onere di dare prova, potrebbero
astrattamente considerarsi come non contestati, è del pari vero che non
si può giungere alle medesime conclusioni nei confronti del contumace
(Cass. 10947/2003; Cass. 10948/2003; Cass. 1648/1996).
In
questi casi la soluzione preferibile non è quella di pervenire ad una
contraddittoria statuizione sulla responsabilità -quanto ai rapporti
insistenti tra danneggiato e danneggiante e quelli tra danneggiato e
compagnia di assicurazioni-, ma appare assi più opportuno rimettersi ad
una complessiva e prudente valutazione del giudicante, in applicazione
di quei criteri che la giurisprudenza ha già individuato con precisione
trattando, per esempio, la non dissimile ipotesi della confessione del
responsabile del danno (Cass. S.U. 10311/2006; Cass. 1680/2008).
In
materia, dopo qualche iniziale contrasto, hanno fatto chiarezza le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione precisando che, in presenza di
un unico fatto generatore della responsabilità, l’accertamento dello
stesso non può condurre a risultati differenti a seconda che la
statuizione produca effetto nei confronti di un litisconsorte ovvero di
un altro. Considera, infatti, il Supremo Consesso che l’azione diretta
promossa dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore e l’azione nei
confronti del danneggiante si articolano, infatti, sulle medesime
circostanze, ovverosia su rapporti -il contratto di assicurazione e la
responsabilità per fatto illecito- la cui titolarità deve essere sempre
riferita alla persona del responsabile del danno: per tale ragione, e
non per una semplice esigenza processuale, è stato previsto dalla legge
il litisconsorzio necessario (Cass. S.U. 10311/2006).
La
statuizione sul fatto illecito e sull’esistenza del rapporto
assicurativo non costituisce, infatti, un semplice presupposto della
pretesa rivolta dalla vittima alla compagnia, ma l’oggetto stesso della
domanda formulata in giudizio.
Come, infatti, non è dubitabile
che l’accertamento in ordine all’esistenza del fatto generatore di
responsabilità compiuto nel giudizio instaurato in forza delle norme
sull’azione diretta possa essere invocato nel diverso giudizio di
rivalsa che la compagnia di assicurazione esperisce nei confronti del
danneggiante, non può che ritenersi altrettanto ragionevole stimare che
la statuizione espressa nel rapporto danneggiato- danneggiante possa
valere anche con riferimento al rapporto danneggiato-assicuratore.
La
struttura dell’azione diretta si fonda su di un medesimo accertamento
che coinvolge tutti i tre soggetti implicati nel processo ed impone un
accertamento unico ed uniforme, anche in ottemperanza al principio di
non contraddizione.
Conclude, pertanto, la Corte che
“l’esistenza del rapporto di assicurazione e la responsabilità
dell’assicurato non possono essere contemporaneamente affermate e
negate”. Una volta accertata o negata “nel giudizio promosso dal
danneggiato nei confronti dell’assicuratore, in contraddittorio con
l’assicurato, la responsabilità è accertata o negata anche nei rapporti
tra danneggiato e assicurato”(Cass. S.U. 10311/2006). E viceversa.
Dei
fatti costitutivi della pretesa l’attrice non ha fornito, però, prova
alcuna, atteso che i capitoli dedotti e i documenti versati in atti non
si riferiscono alla dinamica dell’evento lesivo, ma ad altre
circostanze del tutto inconferenti in merito.
Deve, inoltre
considerarsi come, in un simile contesto, il comportamento processuale
assunto dall’UCI non rivesta particolare incidenza per l’esito del
giudizio, in quanto la mancata contestazione dei profili relativi
all’an appare banalmente spiegabile con la considerazione che le
circostanze del caso concreto non erano probabilmente note all’ente.
Alla
stregua delle valutazioni esposte, deve, pertanto, ritenersi che la
domanda di risarcimento del danno sia del tutto carente di prova in
relazione ai suoi presupposti costitutivi: per tale ragione la pretesa
vantata dall’attrice non può trovare accoglimento né nei confronti del
C né tanto meno nei confronti dell’UCI.
Ogni altra questione ed istanza deve considerarsi assorbita.
A
fronte della soccombenza in punto di legittimazione passiva, l’attrice
deve essere condannata a rifondere le spese di lite alla convenuta IP
S.p.A.
A fronte delle ragioni che motivano il rigetto delle
domande formulate dall’attrice e in considerazione del fatto che l’UCI
non ha avanzato contestazioni in merito all’an, paiono sussistere
giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite –
fra l’attrice stessa e l’intervenuto-, in virtù di quanto previsto
dall’art. 92 c.p.c. vigente ratione temporis.
Per le stesse
ragioni, le spese della consulenza tecnica d’ufficio vanno poste a
carico dell’UCI e dell’attrice nella misura del 50 % per ciascuna parte
ed in solido fra loro.
In punto di spese processuali, nulla deve, invece, disporsi in favore del C in ragione della sua contumacia.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
– dichiara la contumacia di C
– dichiara la carenza di legittimazione passiva della convenuta IP S.p.A. per le ragioni di cui in parte motiva;
–
rigetta ogni domanda formulata dall’attrice nei confronti del terzo
intervenuto UCI e del terzo chiamato C per le ragioni di cui in parte
motiva;
– pone le spese della consulenza tecnica d’ufficio a
carico dell’UCI e dell’attrice nella misura del 50% per ciascuna parte
ed i solido fra loro;
– condanna l’attrice a rifondere alla
convenuta IP S.p.A. le spese processuali, che liquida in Euro 50,00 per
spese esenti; Euro 1.400,00 per diritti, Euro 2.000,00 per onorari di
avvocato, oltre spese generali ex art. 14 LP, C.P.A. ed I.V.A.;
– dichiara compensate le spese di lite fra l’attrice e l’UCI;
– dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Varese, il 19.01.2010
Il Giudice
In presenza di un unico fatto generatore della
responsabilità, l’accertamento dello stesso non può condurre a
risultati differenti a seconda che la statuizione produca effetto nei
confronti di un litisconsorte ovvero di un altro. La struttura
dell’azione diretta si fonda su di un medesimo accertamento che
coinvolge tutti i tre soggetti implicati nel processo ed impone un
accertamento unico ed uniforme, anche in ottemperanza al principio di
non contraddizione. Pertanto, l’esistenza del rapporto di assicurazione
e la responsabilità dell’assicurato non possono essere
contemporaneamente affermate e negate. Una volta accertata o negata nel
giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore, in
contraddittorio con l’assicurato, la responsabilità è accertata o
negata anche nei rapporti tra danneggiato e assicurato. Ne consegue
che, operando il principio di non contestazione sull’accertamento dei
fatti posti a fondamento della responsabilità, questo non può trovare
applicazione nel giudizio litisconsortile ove uno dei litisconsorti sia
contumace. In questa ipotesi, l’attore avrà l’onere di provare il fatto
pur di fronte alla mancanza di contestazione da parte del convenuto
costituito.