ll minore di anni 16 va sentito nel giudizio di opposizione al riconoscimento paternità
Nel giudizio di opposizione al riconoscimento di paternità di cui
all’articolo 250, comma quarto, cc il minore degli anni sedici
dev’essere comunque sentito, salvo che sia incapace per età o per altre
ragioni che il giudice di merito deve indicare in motivazione, dovendosi
ritenere il minore che ha meno di 16 anni è parte in causa di detto
giudizio. Lo ha spiegato la Corte di Cassazione con sentenza n. 5884,
depositata il 13 aprile 2012. In particolare, la decisione è l’esito
della pronuncia della Corte di cassazione cha ha cassato con rinvio la
decisione di merito con cui i giudici distrettuali si erano pronunciati
in favore del riconoscimento di un infrasedicenne da parte del padre
naturale. La madre si era opposta denunciando episodi di violenza subiti
da parte dell’uomo all’epoca della loro convivenza ma i giudici di
appello avevano ritenuto che la violenza posta in essere dall’uomo non
poteva integrare un motivo grave ed irreversibile tale da incidere sullo
sviluppo del minore che aveva assistito, impotente, agli episodi. Tale
circostanza, secondo i giudici, era quindi irrilevante al fine del
riconoscimento del figlio come legittimo. La donna proponeva così
ricorso per la cassazione della decisione, eccependo, tra gli altri
motivi, la violazione dell’articolo 250 c.c. per l’omessa audizione del
minore infrasedicenne (“il riconoscimento del figlio che ha compiuto i
sedici anni non produce effetto senza il suo assenso”). Accogliendo il
ricorso, i giudici di legittimità hanno così censurato la decisione di
merito spiegando che i giudici distrettuali avrebbero dovuto motivare
sul punto indicando le motivazioni per le quali il minore sarebbe stato
incapace di rendere l’audizione per sapere se il ragazzo sarebbe o meno
favorevole al riconoscimento della paternità. La Corte di Appello, che
ha emesso la sentenza censura, in diversa composizione, si pronuncerà
quindi sulla vicenda.