lo scandalo delle notifiche del concessionario della riscossione
Diritto di difesa del Contribuente/2
Notificazione atti
A completamento dell’articolo pubblicato nel numero precedente di questo giornale, mi preme segnalare una spiacevole discrasia in tema di notifica di cartella esattoriale che, peraltro, mi vede protagonista in prima persona.
In tema di notificazione della cartella di pagamento, il secondo comma dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, prevede che “quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario”.
Tale procedura è prevista e attuata anche in tema di notifica di atti di qualunque specie, in uso anche nel processo penale
In buona sostanza, se la cartella (o l’atto) viene “notificata” alle persone sopra individuate, la semplice “consegna” del documento è ritenuta valida a tutti gli effetti di legge, salvo prova contraria da dimostrare mediane proposizione di un giudizio per querela di falso contro il messo notificatore.
La disposizione di cui sopra conferisce al messo una sorta di “santità”, perché lo colloca al di sopra di ogni sospetto visto che è considerato un soggetto che “mai e poi mai si sognerebbe di comportarsi in modo illegale, ottemperando a dovere all’adempimento del proprio servizio”.
Sennonché, in più di una occasione è successo che alcune persone hanno rinvenuto sotto la porta di casa o dentro la cassetta delle lettere o lasciate al bambino minorenne, delle cartelle esattoriali con la dicitura “consegnata a mani dello stesso come disse”, dovendo intendersi per “lo stesso”, l’intestatario del documento da notificare che, come si vede, non l’ha ricevuta direttamente.
Non avendo avuto la possibilità di potere dimostrare il perpetrato falso, i malcapitati destinatari hanno provveduto pacificamente al pagamento del carico esattoriale.
Ma si possono verificare casi ancora più gravi, come quello in cui si è venuto a trovare un determinato soggetto.
Il predetto, infatti, si è visto recapitare un preavviso di fermo amministrativo su un’autovettura di proprietà, giustificato dal mancato pagamento di una cartella esattoriale. Dell’esistenza di tale cartella, nessuno in famiglia, né presso la sede dell’attività del soggetto, ha mai avuto modo di prenderne conoscenza.
Avverso l’atto di restrizione all’utilizzo dell’auto, è stato proposto ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale e, dagli atti di costituzione in giudizio del Concessionario della Riscossione, si è potuto rilevare che la notifica, priva di qualsiasi sottoscrizione del consegnatario, risulta effettuata “a mani dello stesso come disse”.
Nelle more del processo tributario, il Concessionario, non contento dell’attuata restrizione dell’auto, ha provveduto altresì all’iscrizione ipotecario su immobile dell’ignaro cittadino.
Come detto sopra, l’unica possibilità per il contribuente di dimostrare l’irregolarità della notifica è quella di intraprendere un’azione giudiziaria per querela di falso contro il notificatore; cosa pressoché impossibile, visto che, a meno di giustificare qualche ricovero ospedaliero o qualche visto sul passaporto, non si avrà la possibilità di dimostrare che si era al cinema, al supermercato, al bar, a far visita all’amico, ecc.
Pertanto, fra i mille casi che si possono verificare, quanti contribuenti avranno la possibilità di dimostrare la falsità della notifica, visto che il messo notificatore, forte di tale minima possibilità, può non esitare a lasciare incautamente la cartella al contribuente o, peggio ancora, potrebbe anche non muoversi di casa per fare la notifica? E ancora: può verificarsi il caso che tale pubblico ufficiale, ometta completamente di notificare un documento ad una persona che gli stà antipatica, forte della sua presunta e inconfutabile onestà e dedizione al lavoro, e la scarsissima possibilità per il contribuente di dimostrare la falsità? Come faranno gli ignari contribuenti a impugnare il ruolo per dimostrarne la illegittimità, nel caso in cui il carico portato dalla stessa avesse potuto dimostrarsi non dovuto?
E allora nasce spontanea richiamarsi all’art. 24 della Costituzione e constatare una gravissima violazione al diritto di difesa del cittadino che può venirsi a trovare in balìa di un messo notificatore che non si è comportato proprio in maniera consona al suo dovere di ufficio.
Già in passato
quindi bisogna pagare? salve a tutti!!! …in conclusione uno come me che si è visto recapitare un avviso di fermo amministrativo dell’auto per tarsu parzialmente non pagata dal 2001 al 2005 per un importo di circa 400,00€ a seguito di cartelle esattoriali del 2005 e del 2006 MAI RICEVUTE dovrà pagare senza potersi minimamente appellare? perchè loro sono "infallibili"? se realmente non ho pagato, sono disposto a rimediare, ma non mi va proprio giù l’idea di dover pagare gli interessi dal 2005 ad oggi solo perchè qualche funzionario della Equitalia non ha fatto il proprio dovere o perchè vogliono arricchirsi sulle nostre spalle!!!! già si va avanti con difficoltà… se poi si mettono pure loro!!!!!!!!!!!!! scusate lo sfogo!! cordiali saluti a tutti e continuate così!!!!!! Eduardo