Lo studente bocciato dalla commissione incompleta viene ripescato
Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame: 1) violazione dell’articolo 74, comma 7 bis del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come introdotto dal capoverso dell’art. 1 della Legge 8 agosto 1995, n. 352 di conversione del decreto legge 28 giugno 1995, n. 253; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, in quanto il numero di assenze dell’alunno, che hanno precluso il normale accertamento del profitto, sarebbe dipeso dall’esigenza di curare una grave “scoliosi idiopatica dell’adolescenza”, da cui sarebbe derivato l’obbligo di sospendere il giudizio, con rinvio a prove suppletive. 2) violazione dell’art. 3 terzo comma del decreto-legge 1º settembre 2008, n.137 conv. Con legge 30 ottobre 2008, n. 169 e della circolare n. 10 del 23 gennaio 2009; eccesso di potere per falsità, sviamento, travisamento dei fatti ed alterazione degli appunti e dei verbali di scrutinio, perché sarebbe mancata una valutazione individuale sui singoli alunni, mediante un apposito documento di valutazione, in particolare su quelli di cui non era disposta l’ammissione alla classe successiva, con riferimento al comportamento, all’apprendimento ed alle valutazioni periodiche e finali attribuite. 3) violazione del decreto-legge 1º settembre 2008, n.137 conv. Con legge 30 ottobre 2008, n. 169 e della circolare n. 10 del 23 gennaio 2009; eccesso di potere sotto vari profili, per il breve periodo di tempo dedicato alla valutazione dei candidati e le connesse carenze istruttorie. 4) violazione dell’art.10-bis della Legge 7 Agosto 1990, n.241, in quanto i genitori non sono stati convocati per la preventiva comunicazione del provvedimento di non ammissione alla classe successiva, in corso di adozione.