L’obbligo di mantenere il figlio naturale sussiste anche prima del riconoscimento
In tema di mantenimento del minore, con la sentenza n. 26772, depositata
il 13 dicembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’obbligo
dei genitori di mantenere i figli sorge dal momento della nascita e non
dal riconoscimento dello status di figlio naturale. In primo grado, la
domanda di rimborso delle spese sostenute dalla madre di una minorenne
era stata respinta. I giudici di Appello affermavano poi che il diritto
al rimborso delle spese sostenute spettanti al genitore che ha allevato
il figlio nei confronti dell’altro genitore, soggetto alla prescrizione
decennale di cui all’articolo 2946 del codice civile, non è utilmente
esercitabile se non dal giorno del riconoscimento del minore ovvero del
passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della filiazione
naturale. Investita della questione, la Corte (richiamando Cass.
23596/2006) ha invece precisato che “nell’ipotesi in cui al momento
della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori,
tenuto quindi a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene
tuttavia meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore
alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità
naturale,che sorge dalla nascita del figlio. Insomma il diritto di
questi ad essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi i
genitori prescinde dal riconoscimento giuridico dello status parentale.
Esso sorge con la nascita giacché è responsabilità che consegue ad una
situazione ontologicamente naturale e pertanto giuridica. Il genitore
che ritarda il suo doveroso riconoscimento, financo al punto da far
intervenire il giudice, non può allegare a proprio vantaggio il ritardo
stesso”.