Locazione e responsabilità per i danni da inquinamento
Per i danni da inquinamento prodotti dal conduttore è responsabile anche il locatore.
Così hanno sentenziato i giudici della Suprema Corte con la sentenza 22 marzo 2011, n. 6525, con la quale è stato condannato il proprietario di un terreno, concesso in locazione, al risarcimento dei danni ambientali provocati dal conduttore, il quale, nell’area locata, aveva abbandonato alcuni rifiuti tossici.
Secondo quanto precisato dalla sentenza de qua, acquisita la consapevolezza circa l’esistenza dei rifiuti tossici sul terreno locato, il proprietario, al fine di evitare la corresponsabilità con il conduttore, avrebbe dovuto pretendere l’immediato sgombero del terreno; ed eventualmente adire le vie giudiziali in via cautelare.
Nel caso specifico nei confronti del conduttore era stata avviata una indagine penale; a seguito di ciò era stato disposto il sequestro dell’area ed il Comune, contestualmente, aveva provveduto ad ingiungere a società e conduttori di sgomberare il terreno dai rifiuti tossici; tale richiesta, però, non veniva accolta.
Con il proprio comportamento omissivo (omissione della dovuta vigilanza nei confronti del conduttore) il locatore non aveva, quindi, “evitato che la situazione degenerasse”.
Infatti, a causa di una esondazione di un vicino fiume, i rifiuti avevano raggiunto altri appezzamenti circostanti costringendo il Comune ad un intervento immediato e costoso per l’opera di bonifica.