Locazione, scatta lo spoglio se il conduttore accampa il possesso sul bene oltre a rifiutarne la restituzione
La consegna di un bene immobile in forza di un contratto di locazione
nullo (nella specie, non essendo stato registrato) deve ritenersi
comunque idonea ad attribuire la qualità di “detentore qualificato
autonomo”. La posizione del “possessore” o del “detentore qualificato”
non dipende dall’acquisto, rispettivamente, della proprietà (o di altro
diritto reale di godimento) oppure del diritto personale di godimento,
ma dal “titolo” in forza del quale il soggetto è immesso nella
disponibilità esclusiva del bene, dovendosi cioè distinguere a seconda
che si tratti di un contratto ad “effetti reali” (come, ad esempio, la
vendita) o ad “effetti obbligatori” (come, ad esempio, la locazione).
Commette spoglio il conduttore, ancorché detentore qualificato della
cosa locata, il quale alla scadenza del rapporto non solo rifiuti la
restituzione, ma accampi un proprio possesso. Invece, la conclusione è
opposta se il conduttore rifiuti puramente e semplicemente la
restituzione, giacché in tale caso la cessazione della relazione
giuridica con la cosa per effetto dell’estinzione del diritto non
importa cessazione della relazione di fatto ed in altri termini la
detenzione qualificata dà luogo ad un potere di fatto sulla cosa che
prescinde dal titolo contrattuale (ius detentionis).