L’omissione diagnostica non è fonte automatica di responsabilità
Tornando ad occuparsi di responsabilità medica la Corte di Cassazione (sentenza n. 28287, depositata il 22 dicembre 2012) ha voluto ricordare che anche in caso di omissione diagnostica la responsabilità del medico non è automatica e se un paziente che è stato dismesso muore non è detto che gli eredi abbiano comunque diritto al risarcimento del danno. Ribaltando un doppio verdetto di condanna che i giudici di primo e di secondo grado avevano fondato solo sulla base di una omissione diagnostica la Cassazione ha fatto notare che non può esserci alcun tipo di automatismo nel riconoscere la responsabilità medica. Occorre piuttosto verificare se un determinato esame fosse effettivamente necessario e se una tempestiva diagnosi avrebbe potuto salvare il paziente. La vicenda vede come protagonista una donna che, dopo essersi recata al pronto soccorso per un intenso mal di testa e dopo aver fatto di tutto per farsi dimettere, è morta improvvisamente. I giudici di merito avevano inizialmente riconosciuto al marito e ai figli della donna il risarcimento danni in quanto i medici erano stati ritenuti responsabili per non aver effettuato una diagnosi medianta la tac. Anche i giudici di appello avevano affermato l’esistenza di un nesso causale tra omessa diagnosi e morte perchè, a loro dire, la responsabilità sussiste anche quanto, sulla base di un criterio probabilistico, si può ritenere che se fosse stato prestato un soccorso adeguato da parte del sanitario, si sarebbe potuto impedire l’evento dannoso. Investita della questione, la terza sezione civile del Palazzaccio ha invece cassato con rinvio la sentenza impugnata spiegando che in sede di merito non è stato eseguito un adeguato percorso logico-argomentativo. I giudici di merito avrebbero infatti dovuto accertare da un lato se la TAC fosse effettivamente necessaria e se l’omissione dell’esame diagnostico costituisse dunque colpa medica. Dall’altro lato sarebbe stato necessario verificare se il tempestivo esame diagnostico avrebbe evitato, con elevato grado di probabilità, la morte della paziente. Insomma secondo la Corte perchè sussista responsabilità occorre che “il percorso logico del giudice del merito si sia articolato in due momenti: il primo teso ad affermare la doverosità dell’esame diagnostico al fine di accertare l’esistenza di una colpa medica, il secondo (subordinamente alla risposta positiva al primo quesito) finalizzato all’accertamento del nesso di causalità, se cioè il tempestivo accertamento diagnostico avrebbe potuto – con elevato grado di credibilità razionale – impedire l’evento-morte”.