L’ordinanza del sindaco non ferma la costruzione dell’impianto destinato alla telefonia mobile
Con distinti ricorsi in appello il Comune di San Vito dei Normanni chiede la riforma di due sentenze, di identico contenuto, con le quali il Tar della Puglia ha accolto i ricorsi presentati dalla società xx avverso le ordinanze contingibili e urgenti pronunciate dal Sindaco per la temporanea sospensione dei lavori di installazione di impianti di telefonia mobile. Il Tar, con sentenze rese in forma semplificata, ha rilevato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per mancanza di congrua motivazione in ordine alle ragioni di grave pericolo che deriverebbe alla salute dei cittadini dall’esecuzione dei lavori di cui è causa, anche in considerazione che, nella materia di emissioni elettromagnetiche la tutela della salute è affidata in via ordinaria alla cura dell’Amministrazione centrale. Il Comune appellante sottolinea che il principio di precauzione, codificato nell’art. 174 del Trattato istitutivo della Comunità Europea in materia ambientale e tradotto nella Regione Puglia nella legge reg. n. 5 del 2002, il cui art. 8 prescrive il parere preventivo dell’ARPA al fine del rilascio dell’assenso edilizio, giustifica l’adozione dei provvedimenti impugnati in primo grado, posto che gli impianti in discorso non avevano subito alcun controllo da parte degli enti competenti a vigilare sul rispetto dei limiti vigenti in materia.