L’ordinanza ingiunzione non firmata dal Prefetto è nulla
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA 1^ SEZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. G. Bello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.4052/07 R.G., avente ad oggetto: opposizione a sanzione amministrativa, ai sensi della L. 689/81:
TRA
Tizia, nata a …, elettivamente domiciliata in S. Nicola La Strada (CE) … , presso lo studio dell’Avv. … che la rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso; -opponente-
E
Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto p. t.; -opposto-
CONCLUSIONI: come da verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.4.2007, veniva proposta opposizione avversa l’ingiunzione prefettizia prot. n. …/R/07/Area III del 5.2.2007, resa dal Prefetto della Provincia di Caserta, notificata in data 13.3.2007, conseguente a sanzione amministrativa per violazione dell’art. 180/8 C.d.S., accertata dalla Polizia Municipale del Comune di xxxx, con verbale di contestazione n. …. in data 21.8.2006.
Deduceva, tra l’altro, l’opponente che l’ordinanza ingiunzione prefettizia era radicalmente nulla poiché, nel caso di specie, emessa dal dirigente dell’Area III dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, senza alcuna delega, per assoluta carenza di potere del funzionario che ha emanato l’atto opposto. L’atto opposto era, altresì, illegittimo in quanto il non emesso nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 204 C.d.S.. Non vi era traccia della data di invio degli atti da parte dell’Ente accertatore. Vi era difetto di motivazione. Non erano state osservate le disposizioni di cui all’art. 164, comma 2, del D.L. 262/2006, convertito in legge 286/2006, che ha modificato l’art. 126bis, C.d.S.. Chiedeva, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza prefettizia opposta, con vittoria delle spese di giudizio, con distrazione.
Il Giudice, con decreto notificato alle parti, fissava l’udienza di comparizione delle parti stesse.
Su delega del Prefetto di Caserta, si costituiva il Comune di xxxx che chiedeva il rigetto della proposta opposizione perché infondata.
All’esito della detta udienza, il giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 689/81 e della sentenza n. 534/90 della Corte Costituzionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proposta opposizione è fondata e va accolta.
Invero, indipendentemente dagli altri motivi di opposizione, tutti inconsistenti, è principale ed assorbente l’eccezione di parte ricorrente in ordine alla nullità dell’ordinanza prefettizia opposta, poiché sottoscritta dal Dirigente dell’Area III dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, senza che dal medesimo atto risulti conferito ad esso Dirigente una specifica delega o potere nell’emanazione dell’atto impugnato, da parte del Prefetto.
Sul punto, è appena il caso di ricordare che: “In tema di ordinanza-ingiunzione prefettizia di irrogazione delle sanzioni per infrazioni stradali, la mancata sottoscrizione autografa dell’atto da parte del prefetto stesso consente che essa possa essere effettuata da persona abilitata per legge a sostituirlo o da persona a ciò delegata, essendo necessario, ai fini dell’imputabilità dell’atto al prefetto, che sia dichiarata l’esistenza del provvedimento che legittimi la sostituzione e la provenienza del soggetto cui è stato attribuito il relativo potere. Ne consegue che in mancanza di detti elementi di forma ed in presenza della contestazione di controparte, ove la dimostrazione non sia altrimenti acquisita al processo, l’atto non può essere attribuito al prefetto”. (Cfr. Cass. civ., Sez. II, 01/03/2007, n. 4861).
Sicché, l’ordinanza prefettizia, oggetto dell’opposizione di che trattasi, risultando sottoscritta dal Funzionario Dirigente dell’Area III della Prefettura di Caserta, senza che nel medesimo atto vi siano gli estremi della delega o, comunque, del potere ad esso conferito, dal Prefetto, per l’adozione del provvedimento opposto, stante la contestazione della ricorrente, la proposta opposizione non può che essere accolta con la declaratoria di nullità dell’ordinanza ingiunzione prefettizia.
La natura della controversia e le ragioni che hanno portato alla declaratoria di nullità giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la nullità dell’ordinanza ingiunzione prot. n. …/R/07/Area III del 5.2.2007, resa dal Prefetto della Provincia di Caserta;
2) Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Caserta, all’udienza del 13 Novembre 2007
Il Giudice di Pace
Avv. Generoso Bello