L’ordine non deve risarcire la sospensione all’avvocato assolto da un provvedimento penale
Non ha diritto ad alcun risarcimento dall’ordine, il legale che risulti assolto da un procedimento penale avviato contro di lui, benché sia stato sospeso dall’esercizio della professione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 16456 del 15 luglio, con la quale ha respinto il ricorso di un avvocato.