L’ufficio deve considerare le memorie del contribuente
È illegittimo l’accertamento fiscale emesso dall’Agenzia delle Entrate senza considerare le osservazioni del contribuente.
A tali conclusioni è giunta recentemente la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale, con sentenza n. 275/03/12, ha annullato un accertamento fiscale emesso a seguito di processo verbale di constatazione (ossia l’atto attraverso il quale i verificatori verbalizzano eventuali violazioni del contribuente, cd. “PVC”), poiché l’Ufficio non aveva minimamente considerato i rilievi del contribuente volti a contestare le operazioni di verifica.
Per i giudici di Milano, infatti, questo modo di agire viola gravemente il principio di cooperazione tra fisco e contribuente, come previsto dall’art. 12 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) che stabilisce espressamente l’obbligo degli uffici impositori di valutare le osservazioni e le richieste che il contribuente ha facoltà di comunicare entro 60 giorni dal rilascio del verbale di chiusura delle operazioni di controllo (PVC).
Tale sentenza, dunque, ha recepito quanto dichiarato dalla stessa Suprema Corte nei mesi scorsi (si segnala la sentenza della Corte di Cassazione n. 16.999/2012) anche se comunque bisogna riconoscere che i giudici di Milano hanno da sempre dedicato grande attenzione a questo tema.
Ad esempio si ricorda la sentenza n.126/31/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale rilevava come “nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori”.
Alla luce di quanto illustrato, dunque, è importante che ogni contribuente sia consapevole che ha il sacrosanto diritto di esaminare quanto contestatogli dai verificatori durante le operazioni di verifica entro i termini stabiliti dalla legge (60 giorni) e l’Ufficio ha il dovere di concedere tale termine e soprattutto di rispondere, in sede di emissione dell’atto, alle eccezioni del contribuente pena la nullità dell’accertamento fiscale.
A cura dell’Avv. Matteo Sances